(( Art. 35-sexies Utilizzo degli aeromobili a pilotaggio remoto da parte delle Forze di polizia di cui all'articolo 16, primo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121 1. All'articolo 5 del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dallalegge 17 aprile 2015, n. 43, il primo periodo del comma 3-sexiese' sostituito dal seguente: «Fermo restando quanto disposto dal codice della navigazione e dalla disciplina dell'Unione europea, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare, sentito l'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC), entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono disciplinate le modalita' di utilizzo, da parte delle Forze di polizia, degli aeromobili a pilotaggio remoto, comunemente denominati "droni", ai fini del controllo del territorio per finalita' di pubblica sicurezza, con particolare riferimento al contrasto del terrorismo e alla prevenzione dei reati di criminalita' organizzata e ambientale, nonche' per le finalita' di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, e, per il Corpo della guardia di finanza, anche ai fini dell'assolvimento delle funzioni di polizia economica e finanziaria di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68.». ))
Riferimenti normativi - Si riporta il testo dell'art. 5, comma 3-sexies, del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2015, n. 43 (Misure urgenti per il contrasto del terrorismo, anche di matrice internazionale, nonche' proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle Organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 febbraio 2015, n. 41, come modificato dalla presente legge: «Art. 5 (Potenziamento e proroga dell'impiego del personale militare appartenente alle Forze armate). - (Omissis). 3-sexies Fermo restando quanto disposto dal codice della navigazione e dalla disciplina dell'Unione europea, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare, sentito l'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC), entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono disciplinate le modalita' di utilizzo, da parte delle Forze di polizia, degli aeromobili a pilotaggio remoto, comunemente denominati "droni", ai fini del controllo del territorio per finalita' di pubblica sicurezza, con particolare riferimento al contrasto del terrorismo e alla prevenzione dei reati di criminalita' organizzata e ambientale, nonche' per le finalita' di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, e, per il Corpo della Guardia di finanza, anche ai fini dell'assolvimento delle funzioni di polizia economica e finanziaria di cui all'art. 2 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68. All'attuazione del presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».