(( Art. 35-sexies 
 
Utilizzo degli aeromobili a pilotaggio remoto da parte delle Forze di
  polizia di cui all'articolo 16, primo comma, della legge 1°  aprile
  1981, n. 121 
 
  1. All'articolo  5  del  decreto-legge  18  febbraio  2015,  n.  7,
convertito, con modificazioni, dallalegge 17 aprile 2015, n.  43,  il
primo periodo del comma 3-sexiese' sostituito  dal  seguente:  «Fermo
restando  quanto  disposto  dal  codice  della  navigazione  e  dalla
disciplina   dell'Unione   europea,   con   decreto   del    Ministro
dell'interno, di concerto  con  il  Ministro  della  difesa,  con  il
Ministro dell'economia e  delle  finanze  e  con  il  Ministro  delle
infrastrutture e dei trasporti, da emanare, sentito l'Ente  nazionale
per l'aviazione civile (ENAC), entro centoventi giorni dalla data  di
entrata in vigore della presente disposizione, sono  disciplinate  le
modalita' di  utilizzo,  da  parte  delle  Forze  di  polizia,  degli
aeromobili a pilotaggio remoto, comunemente  denominati  "droni",  ai
fini  del  controllo  del  territorio  per  finalita'   di   pubblica
sicurezza, con particolare riferimento al contrasto del terrorismo  e
alla prevenzione dei reati di criminalita' organizzata e  ambientale,
nonche' per le finalita' di cui all'articolo 2, comma 1, del  decreto
legislativo 19 agosto 2016, n. 177, e, per il Corpo della guardia  di
finanza, anche ai fini dell'assolvimento delle  funzioni  di  polizia
economica e finanziaria di cui all'articolo 2 del decreto legislativo
19 marzo 2001, n. 68.». )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'art. 5, comma 3-sexies,  del
          decreto-legge 18  febbraio  2015,  n.  7,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 17 aprile 2015,  n.  43  (Misure
          urgenti per il contrasto del terrorismo, anche  di  matrice
          internazionale,    nonche'    proroga    delle     missioni
          internazionali delle Forze armate e di polizia,  iniziative
          di cooperazione allo sviluppo e  sostegno  ai  processi  di
          ricostruzione  e  partecipazione  alle   iniziative   delle
          Organizzazioni internazionali  per  il  consolidamento  dei
          processi di pace e di  stabilizzazione),  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 19 febbraio 2015, n. 41, come modificato
          dalla presente legge: 
              «Art.  5  (Potenziamento  e  proroga  dell'impiego  del
          personale  militare  appartenente  alle  Forze  armate).  -
          (Omissis). 
              3-sexies Fermo  restando  quanto  disposto  dal  codice
          della navigazione e dalla disciplina  dell'Unione  europea,
          con decreto del Ministro dell'interno, di concerto  con  il
          Ministro della difesa,  con  il  Ministro  dell'economia  e
          delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e  dei
          trasporti,  da  emanare,  sentito  l'Ente   nazionale   per
          l'aviazione civile (ENAC), entro  centoventi  giorni  dalla
          data di entrata in vigore della presente disposizione, sono
          disciplinate le modalita' di utilizzo, da parte delle Forze
          di  polizia,  degli   aeromobili   a   pilotaggio   remoto,
          comunemente denominati "droni", ai fini del  controllo  del
          territorio  per  finalita'  di  pubblica   sicurezza,   con
          particolare riferimento al contrasto del terrorismo e  alla
          prevenzione  dei  reati  di  criminalita'   organizzata   e
          ambientale, nonche' per le finalita'  di  cui  all'art.  2,
          comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, e,
          per il Corpo  della  Guardia  di  finanza,  anche  ai  fini
          dell'assolvimento delle funzioni  di  polizia  economica  e
          finanziaria di cui all'art. 2 del  decreto  legislativo  19
          marzo 2001, n. 68. All'attuazione  del  presente  comma  si
          provvede nell'ambito delle  risorse  umane,  finanziarie  e
          strumentali disponibili a legislazione vigente  e  comunque
          senza  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
          pubblica.».