Art. 34 Elenco nazionale del volontariato di protezione civile (Articolo 18 legge 225/1992; Articolo 5, comma 1, lettera a), 4, comma 1, lettera m), e 7, comma 1, legge 106/2016; Articolo 4, comma 2, 5, comma 1, lettera y), 32, comma 4 e 41, comma 6, decreto legislativo 117/2017; Articolo 1, decreto del Presidente della Repubblica 194/2001) 1. L'Elenco nazionale del volontariato di protezione civile costituisce lo strumento operativo mediante il quale viene assicurata la partecipazione del volontariato organizzato alle attivita' di cui all'articolo 2, garantendone l'indirizzo unitario, nel rispetto delle peculiarita' dei territori, grazie a specifiche modalita' di registrazione. 2. I soggetti di cui all'articolo 32, comma 2, che intendono partecipare alle attivita' di cui all'articolo 2, sul territorio nazionale o all'estero, nonche' svolgere attivita' formative ed addestrative nelle medesime materie, devono essere iscritti nell'elenco nazionale del volontariato di protezione civile. 3. L'Elenco nazionale del volontariato di protezione civile e' costituito dall'insieme: a) degli elenchi territoriali del volontariato di protezione civile, istituiti presso le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano; b) dell'elenco centrale del volontariato di protezione civile, istituito presso il Dipartimento della protezione civile. 4. Con apposita direttiva, da adottarsi ai sensi dell'articolo 32, comma 6, sono disciplinati i requisiti e le procedure per l'iscrizione all'Elenco nazionale del volontariato di protezione civile, fatte salve le peculiarita' territoriali, con particolare riguardo all'individuazione di specifici requisiti strutturali e di caratteristiche di capacita' tecnico-operativa ed alle relative verifiche e nel rispetto, per quanto concerne le reti associative, di quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 33, nonche' per la sospensione o cancellazione dal medesimo Elenco. Le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono a disciplinare i requisiti e le modalita' per richiedere l'iscrizione dei propri elenchi territoriali. 5. Fino all'entrata in vigore della direttiva di cui al comma 4, i soggetti iscritti nell'Elenco nazionale come disciplinato dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194, e dal paragrafo 1 della direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 novembre 2012 recante «Indirizzi operativi per assicurare l'unitaria partecipazione delle organizzazioni di volontariato all'attivita' di protezione civile» pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 27 del 1° febbraio 2013, continuano a beneficiare dei diritti derivanti dalla rispettiva qualifica. 6. La direttiva di cui al comma 4 prevede, altresi', indirizzi in tema di emblemi e loghi dei soggetti iscritti nell'Elenco di cui al comma 3, volti a facilitare l'individuazione dei volontari di protezione civile da parte dei cittadini sull'intero territorio nazionale.
Note all'art. 34: - Si riporta il testo dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194, recante «Regolamento recante nuova disciplina della partecipazione delle organizzazioni di volontariato alle attivita' di protezione civile»: «Art. 1. ( Iscrizione delle organizzazioni di volontariato nell'elenco dell'Agenzia di protezione civile) 1. E' considerata organizzazione di volontariato di protezione civile ogni organismo liberamente costituito, senza fini di lucro, ivi inclusi i gruppi comunali di protezione civile, che svolge o promuove, avvalendosi prevalentemente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti, attivita' di previsione, prevenzione e soccorso in vista o in occasione di eventi di cui all'art. 2, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, nonche' attivita' di formazione e addestramento, nella stessa materia. 2. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento e' considerata organizzazione di volontariato di protezione civile ogni organismo liberamente costituito, senza fini di lucro, ivi inclusi i gruppi comunali di protezione civile, che svolge o promuove, avvalendosi prevalentemente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti, attivita' di previsione, prevenzione e soccorso in vista o in occasione di eventi di cui all'art. 2, comma 1, lettera c), della legge 24 febbraio 1992, n. 225, di competenza statale ai sensi dell'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonche' attivita' di formazione e addestramento, nella stessa materia. 3. Al fine della piu' ampia partecipazione alle attivita' di protezione civile, le organizzazioni di volontariato, iscritte nei registri regionali previsti dall'art. 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, nonche' in elenchi o albi di protezione civile previsti specificamente a livello regionale, possono chiedere, per il tramite della regione o provincia autonoma presso la quale sono registrate, l'iscrizione nell'elenco nazionale dell'Agenzia di protezione civile, di seguito denominata «Agenzia», che provvede, d'intesa con le amministrazioni medesime, a verificare l'idoneita' tecnico-operativa in relazione all'impiego per gli eventi calamitosi indicati al comma 2. Sulle suddette organizzazioni, le regioni e le province autonome invieranno periodicamente all'Agenzia l'aggiornamento dei dati e ogni altra utile informazione volta al piu' razionale utilizzo del volontariato. 4. Le organizzazioni di volontariato di cui al comma 2, che, in virtu' dell'art. 13 della legge 11 agosto 1991, n. 266, non avendo articolazione regionale, non sono iscritte nei registri regionali previsti dall'art. 6 della stessa legge, possono chiedere l'iscrizione nell'elenco nazionale di cui al comma 3 direttamente all'Agenzia che provvede, dopo congrua istruttoria tesa ad appurarne la capacita' operativa in relazione agli eventi di cui al comma 2. Le regioni e le province autonome invieranno periodicamente all'Agenzia, preferibilmente su base informatica, l'aggiornamento dei dati inerenti le suddette organizzazioni e ogni altra utile informazione volta al piu' razionale ed omogeneo indirizzo del volontariato. 5. Dell'avvenuta iscrizione nell'elenco nazionale, l'Agenzia informa le organizzazioni richiedenti, le regioni, le province autonome ed i prefetti territorialmente competenti. 6. Per favorire l'armonizzazione di criteri, modalita' e procedure d'iscrizione, di formazione e di utilizzo delle organizzazioni di volontariato su tutto il territorio nazionale, l'Agenzia promuove periodiche riunioni con i rappresentanti delle regioni e delle province autonome. 7. Con provvedimento motivato, l'Agenzia puo' disporre la cancellazione dall'elenco nazionale delle organizzazioni di volontariato per gravi e comprovati motivi, accertati dalle autorita' competenti ai sensi della legge n. 225 del 1992 in conformita' alle funzioni trasferite ai sensi dell'art. 108 del decreto legislativo n. 112 del 1998. 8. L'Agenzia cura la specializzazione delle organizzazioni di cui al comma 2, nelle attivita' di protezione civile e provvede a individuare ed a disciplinare le esigenze connesse alle specifiche tipologie di intervento, nonche' le forme e le modalita' di collaborazione.».