Art. 35 
 
Gruppi comunali di protezione  civile  (Articolo  18 legge  225/1992;
  Articolo 5, comma 1, lettera a), 4, comma 1,m lettera m) e 7, comma
  1, legge     106/2016;     Articolo     4,     comma      2 decreto
  legislativo 117/2017;  Articolo  1, decrto  del  Presidente   della
  Repubblica 194/2001) 
 
  1. I Comuni possono promuovere la costituzione, con riferimento  al
proprio ambito territoriale, di  un  gruppo  comunale  di  protezione
civile composto esclusivamente da cittadini che scelgono di  aderirvi
volontariamente, quale ente del Terzo  settore  costituito  in  forma
specifica, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 4, comma 2,  del
decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. La costituzione del Gruppo
comunale di volontariato  di  protezione  civile  e'  deliberata  dal
Consiglio comunale, sulla  base  di  uno  schema-tipo  approvato  con
apposita direttiva da adottarsi ai sensi dell'articolo 15, sentito il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali e acquisito il  parere
del Comitato di cui all'articolo 42 che prevede, in particolare: 
    a) che il Comune, mediante i  propri  uffici,  cura  la  gestione
amministrativa del Gruppo comunale e ne e' responsabile; 
    b) che all'interno del Gruppo comunale e' individuato, secondo  i
principi di democraticita', un coordinatore operativo dei  volontari,
referente  delle  attivita'  di   quest'ultimi,   e   sono   altresi'
individuate la durata e le modalita' di revoca del coordinatore. 
  2. Al fine di essere integrati nel  Servizio  nazionale,  i  Gruppi
comunali  si  iscrivono  negli  elenchi  territoriali  gestiti  dalle
Regioni e dalle Province autonome. 
  3. Possono, altresi', essere costituiti,  in  coerenza  con  quanto
previsto dal presente articolo, gruppi intercomunali o provinciali. 
 
          Note all'art. 35: 
              - Si riporta il testo dell'art. 4, comma 2 del  decreto
          legislativo 3 luglio 2017,  n.  117,  recante  «Codice  del
          Terzo settore, a norma dell'art. 1, comma  2,  lettera  b),
          della legge 6 giugno 2016, n. 106: 
              «Art. 4. (Enti del Terzo settore) 
              (Omissis) 
              2. Non sono enti del Terzo settore  le  amministrazioni
          pubbliche  di  cui  all'art.  1,  comma  2,   del   decreto
          legislativo 30 marzo 2001,  n.  165,  le  formazioni  e  le
          associazioni  politiche,  i  sindacati,   le   associazioni
          professionali e di rappresentanza di categorie  economiche,
          le associazioni di  datori  di  lavoro,  nonche'  gli  enti
          sottoposti a direzione e coordinamento  o  controllati  dai
          suddetti enti, ad  esclusione  dei  soggetti  operanti  nel
          settore della protezione  civile  alla  cui  disciplina  si
          provvede ai sensi  dell'art.  32,  comma  4.  Sono  esclusi
          dall'ambito di applicazione  del  presente  comma  i  corpi
          volontari dei vigili del fuoco delle Province  autonome  di
          Trento e di Bolzano e della Regione  autonoma  della  Valle
          d'Aosta.».