Art. 36 Altre forme di volontariato organizzato di protezione civile (Articolo 18 legge 225/1992; Articolo 5, comma 1, lettera a), 4, comma 1,m lettera m) e 7, comma 1, legge 106/2016; Articolo 4, comma 2 decreto legislativo 117/2017; Articolo 1, decreto del Presidente della Repubblica 194/2001) 1. Possono essere iscritti nell'Elenco nazionale di cui all'articolo 34 anche altre forme di volontariato organizzato operanti nel settore della protezione civile con sede operativa nel territorio nazionale, anche in attuazione di accordi internazionali in vigore per la Repubblica Italiana in materia di assistenza in caso di gravi emergenze determinate da eventi naturali o derivanti dall'attivita' dell'uomo. 2. I soggetti di cui al comma 1 possono essere riconosciuti, in conformita' a quanto previsto dal decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, quali enti del Terzo settore costituiti in forma specifica, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, del medesimo decreto legislativo, secondo modalita' previste nel provvedimento da adottarsi ai sensi dell'articolo 53.
Note all'art. 36: - Si riporta il testo degli articoli 4, comma 2 e 53 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante «Codice del Terzo settore, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106: «Art. 4. (Enti del Terzo settore) (Omissis) 2. Non sono enti del Terzo settore le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le formazioni e le associazioni politiche, i sindacati, le associazioni professionali e di rappresentanza di categorie economiche, le associazioni di datori di lavoro, nonche' gli enti sottoposti a direzione e coordinamento o controllati dai suddetti enti, ad esclusione dei soggetti operanti nel settore della protezione civile alla cui disciplina si provvede ai sensi dell'art. 32, comma 4. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente comma i corpi volontari dei vigili del fuoco delle Province autonome di Trento e di Bolzano e della Regione autonoma della Valle d'Aosta.» «Art. 53. ( Funzionamento del Registro) 1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, definisce, con proprio decreto, la procedura per l'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore, individuando i documenti da presentare ai fini dell'iscrizione e le modalita' di deposito degli atti di cui all'art. 48, nonche' le regole per la predisposizione, la tenuta, la conservazione e la gestione del Registro unico nazionale del Terzo settore finalizzate ad assicurare l'omogenea e piena conoscibilita' su tutto il territorio nazionale degli elementi informativi del registro stesso e le modalita' con cui e' garantita la comunicazione dei dati tra il registro delle Imprese e il Registro unico nazionale del Terzo settore con riferimento alle imprese sociali e agli altri enti del Terzo settore iscritti nel registro delle imprese. 2. Le Regioni e le province autonome entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1 disciplinano i procedimenti per l'emanazione dei provvedimenti di iscrizione e di cancellazione degli enti del Terzo settore; entro sei mesi dalla predisposizione della struttura informatica rendono operativo il Registro. 3. Le risorse necessarie a consentire l'avvio e la gestione del Registro unico nazionale del Terzo settore sono stabilite in 25 milioni di euro per l'anno 2018, in 20 milioni di euro per gli anni 2019 e 2020, in 14,7 milioni di euro per l'anno 2021 e in 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, da impiegare per l'infrastruttura informatica nonche' per lo svolgimento delle attivita' di cui al presente titolo e di cui all'art. 93, comma 3, anche attraverso accordi ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con le Regioni e le Province autonome, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni.».