Art. 37 
 
Contributi finalizzati al potenziamento della capacita' operativa, al
  miglioramento della preparazione  tecnica,  nonche'  allo  sviluppo
  della  resilienza  delle  comunita'  (Articolo  18  legge 225/1992;
  Articolo 5, comma 1, lettera a), 4, comma 1,m lettera m) e 7, comma
  1, legge 106/2016; Articolo 4, comma 2, 5, comma 1, lettera y), 32,
  comma 4, e 41, comma 6, decreto legislativo 117/2017;  Articoli  2,
  3, 4, 5, 6 e 7, decreto del Presidente della Repubblica 194/2001) 
 
  1. Al fine di promuovere la crescita qualitativa  del  volontariato
di protezione civile, nella prospettiva  dell'intervento  di  livello
nazionale, il Dipartimento della protezione civile puo' concedere  al
volontariato organizzato di cui all'articolo  32,  nei  limiti  degli
stanziamenti  destinati  allo  scopo,  contributi  finalizzati   alla
realizzazione  di  progetti  per  il  potenziamento  della  capacita'
operativa, per il miglioramento della preparazione tecnica e  per  lo
sviluppo della resilienza delle comunita', intendendosi: 
    a) per potenziamento della  capacita'  operativa,  l'integrazione
delle attrezzature, dei mezzi e delle dotazioni strumentali volta  al
raggiungimento di un livello di  dotazione  di  apparati  strumentali
piu' elevato rispetto a  quello  di  cui  si  dispone,  sia  mediante
interventi sulle dotazioni gia' acquisite, sia mediante  acquisizione
di nuovi mezzi e attrezzature; 
    b) per miglioramento della preparazione tecnica,  lo  svolgimento
delle pratiche di  addestramento  e  di  ogni  altra  attivita',  ivi
inclusa quella di formazione,  atta  a  conseguire  un  miglioramento
qualitativo ed una maggiore efficacia dell'attivita' espletata; 
    c) per sviluppo della resilienza delle comunita', ogni  attivita'
volta  alla  diffusione  della  conoscenza  e  della  cultura   della
protezione civile allo scopo di favorire l'adozione di  comportamenti
consapevoli e misure di autoprotezione da parte dei cittadini,  utili
a ridurre i rischi derivanti dagli eventi di cui all'articolo 7, e ad
attenuarne le conseguenze, nel quadro delle campagne di  informazione
promosse dalle componenti del Servizio nazionale. 
  2.  Le  modalita'  per  la  presentazione  dei  progetti,  la  loro
valutazione e la concessione dei relativi contributi sono  stabilite,
sulla  base  di  criteri,  con  validita'  triennale,  definiti   dal
Dipartimento della protezione  civile  previa  intesa  in  seno  alla
Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, e acquisito il parere del Comitato di cui all'articolo  42,  con
decreto  del  Capo  del  Dipartimento  della  protezione  civile,  da
adottarsi entro il 31 maggio di ogni anno  di  validita'  dei  citati
criteri. I progetti devono essere conseguentemente  presentati  entro
il 31 dicembre di ciascun anno e all'istruttoria, alla concessione  e
all'erogazione dei contributi si provvede nell'esercizio  successivo,
nei limiti delle risorse finanziarie disponibili. 
  3. Con il decreto di cui al comma 2 si dispone, in particolare,  in
relazione: 
    a) agli  obblighi  ai  quali  sono  soggetti  i  beneficiari  dei
contributi; 
    b) ai  termini  per  la  realizzazione  dei  progetti  ammessi  a
contributo; 
    c) allo svolgimento dei  necessari  accertamenti  sulla  corretta
attuazione  dei  progetti  ammessi  a  contributo,   anche   con   il
coinvolgimento di altri  soggetti  idonei  appartenenti  al  Servizio
nazionale; 
    d) alle modalita' di revoca del  contributo  e  alle  conseguenti
misure da adottarsi nei confronti dei soggetti beneficiari. 
 
          Note all'art. 37: 
              Il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,  recante
          «Definizione  ed  ampliamento  delle   attribuzioni   della
          Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
          regioni e le province  autonome  di  Trento  e  Bolzano  ed
          unificazione, per le materie  ed  i  compiti  di  interesse
          comune delle regioni, delle province e dei comuni,  con  la
          Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali.« e' pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1997, n. 202.