Art. 39 
 
Strumenti per consentire  l'effettiva  partecipazione  dei  volontari
  alle attivita' di protezione civile (Articolo  18  legge  225/1992;
  Articolo 5, comma 1, lettera a), 4, comma 1,m lettera m) e 7, comma
  1, legge 106/2016; Articolo 4, comma 2, 5, comma 1, lettera y), 32,
  comma 4, e 41, comma 6, decreto legislativo 117/2017; Articoli 9  e
  15, decreto del Presidente della Repubblica 194/2001) 
 
  1. Ai volontari aderenti a soggetti iscritti nell'Elenco  nazionale
di cui  all'articolo  34,  impiegati  in  attivita'  di  soccorso  ed
assistenza in vista o in occasione degli eventi di  cui  all'articolo
7, anche su richiesta del sindaco o di altre autorita' amministrative
di protezione civile, vengono garantiti, mediante l'autorizzazione da
rendere con apposita comunicazione di  attivazione  del  Dipartimento
della  protezione  civile,  per  i  soggetti   iscritti   nell'elenco
centrale, ovvero delle Regioni e Province autonome  di  Trento  e  di
Bolzano, per i soggetti iscritti nei rispettivi elenchi territoriali,
relativamente al periodo di effettivo impiego che il datore di lavoro
e' tenuto a consentire, per un periodo non superiore a trenta  giorni
continuativi e fino a novanta giorni nell'anno: 
    a) il mantenimento del posto di lavoro pubblico o privato; 
    b) il mantenimento del trattamento economico e  previdenziale  da
parte del datore di lavoro pubblico o privato; 
    c)  la  copertura  assicurativa  secondo  le  modalita'  previste
dall'articolo 18 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, anche
mediante la stipula di ulteriori polizze  integrative  da  parte  del
Dipartimento della protezione  civile  o  delle  Regioni  e  Province
autonome di Trento e di Bolzano, nei limiti delle risorse finanziarie
disponibili,  da  attivare  in  occasione  della  partecipazione  del
volontariato  organizzato  ad  emergenze  di  rilievo  nazionale   di
particolare durata o a interventi all'estero. 
  2. In occasione di situazioni di emergenza di rilievo  nazionale  e
per tutta la durata dello stesso, su autorizzazione del  Dipartimento
della protezione  civile,  e  per  i  casi  di  effettiva  necessita'
singolarmente individuati, i limiti massimi previsti  per  l'utilizzo
dei volontari nelle  attivita'  di  soccorso  ed  assistenza  possono
essere  elevati  fino  a  sessanta  giorni  continuativi  e  fino   a
centottanta giorni nell'anno. 
  3. Ai volontari aderenti a soggetti iscritti nell'Elenco  nazionale
di cui all'articolo 34 impegnati in attivita' di  pianificazione,  di
addestramento e formazione  teorico-pratica  e  di  diffusione  della
cultura e della conoscenza della protezione  civile,  preventivamente
promosse o autorizzate, con apposita  comunicazione  di  attivazione,
resa  dal  Dipartimento  della  protezione  civile,  per  i  soggetti
iscritti  nell'elenco  centrale,  ovvero  dalle  Regioni  e  Province
autonome di  Trento  e  di  Bolzano,  per  i  soggetti  iscritti  nei
rispettivi elenchi territoriali,  i  benefici  di  cui  al  comma  1,
lettere a)  e  b),  si  applicano  per  un  periodo  complessivo  non
superiore a dieci giorni continuativi e fino ad un massimo di  trenta
giorni nell'anno. Limitatamente  agli  organizzatori  delle  suddette
iniziative, i benefici di cui al comma 1 si applicano anche alle fasi
preparatorie e comunque connesse alla  realizzazione  delle  medesime
iniziative. 
  4. Ai datori di lavoro pubblici o privati dei volontari di  cui  ai
commi 1, 2 e 3, che ne  facciano  richiesta,  viene  rimborsato,  nei
limiti delle risorse finanziarie all'uopo disponibili,  l'equivalente
degli emolumenti versati al lavoratore legittimamente impegnato  come
volontario, con le procedure indicate nell'articolo 40. I rimborsi di
cui al presente comma possono  essere  alternativamente  riconosciuti
con le modalita' del credito d'imposta ai sensi  di  quanto  previsto
dall'articolo  38  del  decreto-legge  17  ottobre  2016,   n.   189,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. 
  5. Ai volontari lavoratori autonomi, aderenti a  soggetti  iscritti
nell'Elenco  nazionale  di  cui  all'articolo  34,  impiegati   nelle
attivita' previste dal presente articolo, e che ne  fanno  richiesta,
e' corrisposto  il  rimborso  per  il  mancato  guadagno  giornaliero
calcolato sulla  base  della  dichiarazione  del  reddito  presentata
l'anno precedente a quello  in  cui  e'  stata  prestata  l'opera  di
volontariato, nel limite di euro 103,30 giornalieri. Il limite di cui
al presente comma e' aggiornato, sulla base dell'inflazione,  ogni  3
anni, con apposito decreto del Capo del Dipartimento della protezione
civile da adottarsi di concerto  con  il  Ministero  dell'economia  e
delle finanze. 
  6.  Le  disposizioni  di  cui   al   presente   articolo,   nonche'
dell'articolo 40, si  applicano  anche  nel  caso  di  iniziative  ed
attivita', svolte all'estero, purche' preventivamente autorizzate dal
Dipartimento della protezione civile. 
 
          Note all'art. 39: 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  18  del   decreto
          legislativo 3 luglio 2017,  n.  117,  recante  «Codice  del
          Terzo settore, a norma dell'art. 1, comma  2,  lettera  b),
          della legge 6 giugno 2016, n. 106.»: 
              «Art. 18. (Assicurazione obbligatoria) 1. Gli enti  del
          Terzo  settore  che  si  avvalgono  di   volontari   devono
          assicurarli contro gli infortuni  e  le  malattie  connessi
          allo svolgimento dell'attivita'  di  volontariato,  nonche'
          per la responsabilita' civile verso i terzi. 
              2. Con decreto del Ministro dello  sviluppo  economico,
          da emanarsi di concerto con il Ministro del lavoro e  delle
          politiche sociali entro sei mesi dalla data di  entrata  in
          vigore del presente  Codice,  sono  individuati  meccanismi
          assicurativi semplificati, con polizze anche  numeriche,  e
          sono disciplinati i relativi controlli. 
              3. La copertura  assicurativa  e'  elemento  essenziale
          delle convenzioni tra gli  enti  del  Terzo  settore  e  le
          amministrazioni pubbliche, e i relativi oneri sono a carico
          dell'amministrazione pubblica con la quale viene  stipulata
          la convenzione.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 38 del decreto-legge 17
          ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi urgenti in favore
          delle popolazioni colpite dagli eventi sismici  del  2016»,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  15  dicembre
          2016, n. 229: 
              «Art.  38.  (Disposizioni  urgenti  per  l'impiego  del
          volontariato di protezione civile) 1. Al fine di accelerare
          le procedure connesse con  l'impiego  del  volontariato  di
          protezione  civile,  in   considerazione   dell'eccezionale
          mobilitazione disposta in conseguenza degli eventi  sismici
          di cui all'art. 1, ed a fare data  dall'entrata  in  vigore
          del presente decreto, i rimborsi di cui all'art.  9,  comma
          5, del decreto del Presidente della Repubblica  8  febbraio
          2001, n. 194,  relativamente  agli  importi  effettivamente
          spettanti determinati in esito all'istruttoria  tecnica  di
          competenza del Dipartimento della protezione  civile  della
          Presidenza    del    Consiglio    dei    ministri,     sono
          alternativamente  riconosciuti,  su  apposita  domanda  del
          datore di lavoro, con le modalita' del credito di imposta. 
              2. Il credito d'imposta e' utilizzabile  esclusivamente
          in  compensazione  ai  sensi  dell'art.  17   del   decreto
          legislativo  9  luglio   1997,   n.   241,   e   successive
          modificazioni,  ovvero  e'  cedibile,  nel  rispetto  delle
          disposizioni di cui  agli  articoli  1260  e  seguenti  del
          codice    civile,     previa     adeguata     dimostrazione
          dell'effettivita'  del  diritto  al  credito  medesimo,   a
          intermediari  bancari,  finanziari  o  assicurativi.   Tali
          cessionari   possono   utilizzare   il    credito    ceduto
          esclusivamente  in  compensazione  con  i   propri   debiti
          d'imposta o  contributivi,  ai  sensi  del  citato  decreto
          legislativo n. 241 del 1997, e previa  comunicazione  della
          cessione al Dipartimento della protezione  civile,  secondo
          modalita'  stabilite   dal   medesimo   dipartimento.   Per
          utilizzare il credito in compensazione, il modello F24 deve
          essere  presentato  esclusivamente  attraverso  i   servizi
          telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate,
          pena   il   mancato   riconoscimento   dell'operazione   di
          versamento. 
              3.  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio   dei
          ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
          finanze, sono stabiliti  le  condizioni,  i  termini  e  le
          modalita' di applicazione delle disposizioni  del  presente
          articolo, nonche' le modalita' per il versamento periodico,
          da parte del Dipartimento della  protezione  civile,  delle
          somme corrispondenti ai crediti di  imposta  da  fruire  ai
          sensi del comma  1,  a  valere  sulle  risorse  finanziarie
          finalizzate all'attuazione  dell'art.  9  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001,  n.  194,  nei
          limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio.».