Art. 40 
 
Rimborso al volontariato organizzato di protezione civile delle spese
  autorizzate   per   attivita'   di    pianificazione,    emergenza,
  addestramento  e  formazione  teorico-pratica  e  diffusione  della
  cultura e conoscenza della protezione  civile  (Articolo  18  legge
  225/1992; Articolo 5, comma 1, lettera a), 4, comma 1,m lettera  m)
  e 7, comma 1, legge 106/2016; Articolo 4,  comma  2,  5,  comma  1,
  lettera y),  32,  comma  4  e  41,  comma  6,  decreto  legislativo
  117/2017;  Articoli  10,13  e  15  decreto  del  Presidente   della
  Repubblica 194/2001) 
 
  1. Le istanze volte ad ottenere il rimborso, da parte dei datori di
lavoro  dei  volontari,  per  le  spese  sostenute  in  occasione  di
attivita' e di interventi  autorizzati  e  relative  agli  emolumenti
versati ai propri  dipendenti  nonche',  da  parte  del  volontariato
organizzato di  cui  all'articolo  32,  per  le  spese  sostenute  in
occasione di attivita' e di interventi autorizzati, come elencate  al
comma 2,  devono  essere  presentate  al  soggetto  che  ha  reso  la
comunicazione di attivazione, che, effettuate le necessarie verifiche
istruttorie, provvede ad  effettuare  i  rimborsi  nei  limiti  delle
rispettive   disponibilita'   di   bilancio.   In   occasione   della
partecipazione ad  emergenze  di  rilievo  nazionale  di  particolare
durata o a interventi all'estero. I rimborsi  potranno  anche  essere
oggetto di anticipazione da parte dell'autorita' che  ha  autorizzato
l'attivita' stessa. 
  2. Possono essere ammesse a rimborso, anche parziale, sulla base di
idonea documentazione giustificativa analitica le tipologie di  spese
sostenute in occasione di attivita' e di  interventi  autorizzati  ed
individuate nella direttiva di cui al comma 5. 
  3. Le richieste  di  rimborso  da  parte  delle  organizzazioni  di
volontariato e dei datori di lavoro devono pervenire entro i due anni
successivi alla conclusione dell'intervento o dell'attivita'. 
  4. I benefici previsti dagli articoli 39 e  dal  presente  articolo
possono essere estesi dal Dipartimento della protezione civile  anche
ad altri enti del Terzo settore  che  non  operano  nel  campo  della
protezione civile, in caso di emergenze  di  rilievo  nazionale  e  a
condizione che l'intervento di tali soggetti sia ritenuto  essenziale
per la migliore riuscita delle  attivita'  di  protezione  civile  in
corso o in  programma  e  limitato,  nel  tempo,  alle  piu'  urgenti
esigenze. 
  5. Con direttiva da adottare ai sensi dell'articolo  15,  acquisito
il parere del Comitato di  cui  all'articolo  42,  sono  definite  le
modalita' e procedure per la presentazione delle istanze di rimborso,
per la relativa istruttoria e la conseguente erogazione dei  rimborsi
spettanti. Fino all'entrata in  vigore  della  direttiva  di  cui  al
presente  comma,  restano  in  vigore  le  procedure   definite   dal
Dipartimento della protezione civile e,  per  quanto  di  competenza,
dalle Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi  di
quanto previsto dagli articoli 9 e  10  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 8 febbraio 2001,  n.  194,  dal  paragrafo  2  della
direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri  del  9  novembre
2012  recante  «Indirizzi   operativi   per   assicurare   l'unitaria
partecipazione delle organizzazioni di volontariato all'attivita'  di
protezione civile» pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 27  del  1°
febbraio 2013. 
 
          Note all'art. 40: 
              - Si riporta il testo degli articoli 9 e 10 del decreto
          del Presidente della Repubblica 8 febbraio  2001,  n.  194,
          recante  «Regolamento  recante   nuova   disciplina   della
          partecipazione delle organizzazioni  di  volontariato  alle
          attivita' di protezione civile.»: 
              «Art.  9.  (  Disciplina  relativa  all'impiego   delle
          organizzazioni   di   volontariato   nelle   attivita'   di
          pianificazione,   soccorso,   simulazione,   emergenza    e
          formazione teorico-pratica) 1.  Ai  volontari  aderenti  ad
          organizzazioni di volontariato inserite nell'elenco di  cui
          all'art. 1, comma 3, impiegati in attivita' di soccorso  ed
          assistenza in vista o in occasione degli eventi di  cui  al
          comma 2 dell'art. 1, anche su richiesta del  sindaco  o  di
          altre autorita' di protezione civile  competenti  ai  sensi
          della legge n. 225 del 1992, in conformita'  alle  funzioni
          trasferite ai sensi dell'art. 108 del  decreto  legislativo
          n. 112 del 1998, nonche' autorizzate dall'Agenzia,  vengono
          garantiti, entro i limiti delle disponibilita' di  bilancio
          esistenti, relativamente al periodo  di  effettivo  impiego
          che il datore di lavoro e'  tenuto  a  consentire,  per  un
          periodo non superiore a trenta giorni continuativi e fino a
          novanta giorni nell'anno: 
              a) il mantenimento  del  posto  di  lavoro  pubblico  o
          privato; 
              b)  il  mantenimento  del   trattamento   economico   e
          previdenziale da parte del  datore  di  lavoro  pubblico  o
          privato; 
              c)  la  copertura  assicurativa  secondo  le  modalita'
          previste dall'art. 4 della legge 11 agosto 1991, n. 266,  e
          successivi decreti ministeriali di attuazione. 
              2. In occasione di eventi per i quali e' dichiarato  lo
          stato di emergenza nazionale, e per tutta la  durata  dello
          stesso, su autorizzazione dell'Agenzia, e  per  i  casi  di
          effettiva necessita' singolarmente  individuati,  i  limiti
          massimi  previsti  per  l'utilizzo  dei   volontari   nelle
          attivita' di soccorso ed assistenza possono essere  elevati
          fino a sessanta giorni continuativi e  fino  a  centottanta
          giorni nell'anno. 
              3. I benefici di cui ai commi 1 e 2 vengono  estesi  ai
          volontari singoli iscritti nei «ruolini» delle  Prefetture,
          previsti dall'art. 23  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 6 febbraio 1981, n.  66,  qualora  espressamente
          impiegati dal  Prefetto  in  occasione  di  eventi  di  cui
          all'art. 2, comma 1, lettera c), della  legge  n.  225  del
          1992. 
              4. Agli aderenti alle organizzazioni di volontariato di
          cui  all'art.  1,  comma  2,  impegnati  in  attivita'   di
          pianificazione,  di  simulazione   di   emergenza,   e   di
          formazione teorico-pratica, compresa  quella  destinata  ai
          cittadini,  e  autorizzate  preventivamente   dall'Agenzia,
          sulla base della segnalazione dell'autorita' di  protezione
          civile competente ai sensi della legge n. 225 del 1992,  in
          conformita' alle funzioni trasferite ai sensi dell'art. 108
          del decreto legislativo n. 112 del 1998, i benefici di  cui
          al comma 1 si applicano  per  un  periodo  complessivo  non
          superiore a dieci giorni continuativi e fino ad un  massimo
          di   trenta   giorni    nell'anno.    Limitatamente    agli
          organizzatori delle suddette iniziative, i benefici di  cui
          al comma 1 si applicano  anche  alle  fasi  preparatorie  e
          comunque connesse alla loro realizzazione. 
              5. Ai datori di lavoro pubblici o privati dei volontari
          di cui ai commi 1, 2, 3 e 4,  che  ne  facciano  richiesta,
          viene rimborsato l'equivalente degli emolumenti versati  al
          lavoratore  legittimamente   impegnato   come   volontario,
          mediante le procedure indicate nell'art. 10 (3). 
              6. Le attivita' di simulazione di emergenza,  quali  le
          prove di soccorso e le esercitazioni di protezione  civile,
          vengono programmate: 
              a) dall'Agenzia, per  le  esercitazioni  nazionali  che
          direttamente le organizza; 
              b) dalle altre  strutture  operative  istituzionali  di
          protezione civile. Gli  scenari  di  tali  attivita'  ed  i
          calendari-programma   delle   relative   operazioni,    con
          l'indicazione del numero dei volontari partecipanti  e  del
          preventivo delle spese rimborsabili ai sensi dell'art.  10,
          nonche' di quelle riferite al comma  1,  debbono  pervenire
          all'Agenzia, relativamente a  ciascun  anno,  entro  il  10
          gennaio, per le  esercitazioni  programmate  per  il  primo
          semestre, ed entro il 10 giugno per quelle previste per  il
          secondo  semestre.  L'Agenzia  si   riserva   la   relativa
          approvazione e autorizzazione fino a due mesi  prima  dello
          svolgimento  delle  prove  medesime,   nei   limiti   dello
          stanziamento sui relativi capitoli di spesa. 
              7. La richiesta al datore di lavoro per  l'esonero  dal
          servizio  dei  volontari  dipendenti,   da   impiegare   in
          attivita' addestrative o di simulazione di emergenza,  deve
          essere  avanzata  almeno  quindici   giorni   prima   dello
          svolgimento  della  prova,  dagli   interessati   o   dalle
          organizzazioni cui gli stessi aderiscono. 
              8. Dopo lo svolgimento delle attivita' di simulazione o
          di  addestramento  o  in   occasione   dell'emergenza,   le
          organizzazioni interessate fanno pervenire all'autorita' di
          protezione  civile  competente  una  relazione   conclusiva
          sull'attivita'  svolta,  sulle  modalita'  di  impiego  dei
          volontari indicati nominativamente e sulle spese sostenute,
          corredate della documentazione giustificativa. 
              9. Ai fini del rimborso della  somma  equivalente  agli
          emolumenti  versati  ai  propri  dipendenti   che   abbiano
          partecipato alle attivita' di cui ai commi 1, 2, 3 e 4,  il
          datore  di  lavoro  presenta   istanza   all'autorita'   di
          protezione civile territorialmente competente. La richiesta
          deve indicare analiticamente la qualifica professionale del
          dipendente,   la   retribuzione   oraria   o    giornaliera
          spettantegli, le giornate di assenza dal lavoro e  l'evento
          cui si riferisce  il  rimborso,  nonche'  le  modalita'  di
          accreditamento del rimborso richiesto. 
              10. Ai volontari lavoratori autonomi, appartenenti alle
          organizzazioni di volontariato indicate all'art.  1,  comma
          2, legittimamente  impiegati  in  attivita'  di  protezione
          civile,  e  che  ne  fanno  richiesta,  e'  corrisposto  il
          rimborso per  il  mancato  guadagno  giornaliero  calcolato
          sulla  base  della  dichiarazione  del  reddito  presentata
          l'anno precedente a quello in cui e' stata prestata l'opera
          di  volontariato,  nel  limite  di  legge   200.000   lorde
          giornaliere. 
              11. L'eventuale partecipazione delle organizzazioni  di
          volontariato, inserite nell'elenco di cui all'art. 1, comma
          3, alle attivita' di ricerca,  recupero  e  salvataggio  in
          acqua nonche' alle relative attivita'  esercitative,  tiene
          conto della normativa in materia di navigazione e si svolge
          nell'ambito  dell'organizzazione  nazionale  di  ricerca  e
          soccorso in mare facente capo al Ministero dei trasporti  e
          della navigazione. 
              12.  Le  disposizioni  di  cui  al  presente  articolo,
          nonche' dell'art.  10,  si  applicano  anche  nel  caso  di
          iniziative  ed  attivita',   svolte   all'estero,   purche'
          preventivamente autorizzate dall'Agenzia . 
              Art. 10. (Rimborso alle organizzazioni di  volontariato
          delle  spese  sostenute  nelle   attivita'   di   soccorso,
          simulazione, emergenza e formazione teorico-pratica) 
              1. Anche per il tramite delle  Regioni  o  degli  altri
          enti    territorialmente    competenti,     preventivamente
          autorizzati, l'Agenzia, nei limiti delle disponibilita'  di
          bilancio, provvede ad effettuare i rimborsi  ai  datori  di
          lavoro, nonche' alle organizzazioni di volontariato di  cui
          all'art. 1, comma 2, per le spese sostenute in occasione di
          attivita' e di  interventi  preventivamente  autorizzati  e
          relative ai viaggi in ferrovia e in nave,  al  costo  della
          tariffa piu' economica ed al consumo di carburante relativo
          agli automezzi utilizzati, sulla  base  del  chilometraggio
          effettivamente  percorso  e  su  presentazione  di   idonea
          documentazione. I rimborsi potranno anche essere oggetto di
          anticipazione da parte dell'autorita'  che  ha  autorizzato
          l'attivita' stessa. 
              2. Per ottenere il rimborso delle somme anticipate, gli
          enti di  cui  al  comma  1  dovranno  predisporre  apposita
          richiesta all'Agenzia. 
              3. Possono essere ammessi a rimborso,  anche  parziale,
          sulla  base   di   idonea   documentazione   giustificativa
          (fatture, denunce alle  autorita'  di  pubblica  sicurezza,
          certificazioni pubbliche ecc.), gli oneri derivanti da: 
              a)  reintegro  di  attrezzature  e  mezzi   perduti   o
          danneggiati nello svolgimento di attivita' autorizzate  con
          esclusione dei casi di dolo o colpa grave; 
              b) altre necessita' che possono sopravvenire,  comunque
          connesse alle attivita' e agli interventi autorizzati. 
              4.  Le   richieste   di   rimborso   da   parte   delle
          organizzazioni di  volontariato  e  dei  datori  di  lavoro
          devono  pervenire  entro  i  due   anni   successivi   alla
          conclusione    dell'intervento,    dell'esercitazione     o
          dell'attivita' formativa.».