Art. 42 
 
Comitato nazionale del volontariato di protezione civile (Articolo 18
  legge 225/1992; Articolo 5, comma  1,  lettera  a),  4,  comma  1,m
  lettera m) e 7, comma 1, legge 106/2016; Articolo 4,  comma  2,  5,
  comma 1, lettera y), 32, comma 4 e 41, comma 6, decreto legislativo
  117/2017; Articolo 12,  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
  194/2001) 
 
  1. La partecipazione del  volontariato  organizzato  di  protezione
civile al Servizio nazionale e' realizzata anche  attraverso  la  sua
consultazione nell'ambito del Comitato nazionale di  volontariato  di
protezione  civile,  costituito  con  decreto  del   Presidente   del
Consiglio dei ministri adottato previa intesa in Conferenza unificata
di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. 
  2. Il Comitato, che dura in carica 3 anni e svolge la sua attivita'
a titolo gratuito, e' composto da due commissioni: 
    a)  la  Commissione  nazionale,   composta   da   un   volontario
rappresentante  per  ciascuno  dei  soggetti   iscritti   nell'elenco
centrale di cui all'articolo 34, comma 3, lettera b),  designato  dal
rispettivo legale rappresentante; 
    b)  la  Commissione  territoriale,  composta  da  un   volontario
rappresentante dei soggetti iscritti in ciascun  elenco  territoriale
di cui all'articolo 34, comma 3, lettera a), designato  per  ciascuna
Regione e Provincia autonoma secondo le  forme  di  rappresentanza  e
consultazione rispettivamente disciplinate. 
  3. Il Comitato, che si riunisce in forma plenaria mediante incontri
dei rappresentanti delle due Commissioni, designati in  egual  misura
dalle stesse, e le due Commissioni adottano i rispettivi  regolamenti
di  funzionamento,  individuando,  in  particolare,  all'interno   di
ciascuna Commissione, un organismo direttivo  ristretto  composto  da
non piu' di 10 membri con il  compito  di  stimolarne  e  promuoverne
l'attivita'. 
  4. Fino all'insediamento del Comitato di cui al comma  1,  continua
ad operare la Consulta Nazionale delle organizzazioni di volontariato
di protezione  civile  costituita  con  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri del 25 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 61 del 12 marzo 2008, nella composizione definita con il
decreto del Capo del Dipartimento  della  protezione  civile  del  21
ottobre 2014. 
 
          Note all'art. 42: 
              Il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,  recante
          «Definizione  ed  ampliamento  delle   attribuzioni   della
          Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
          regioni e le province  autonome  di  Trento  e  Bolzano  ed
          unificazione, per le materie  ed  i  compiti  di  interesse
          comune delle regioni, delle province e dei comuni,  con  la
          Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali.» e' pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1997, n. 202.