Art. 26 Denuncia del possesso di esemplari di specie esotiche invasive 1. Fatto salvo quanto disposto dagli articoli 27 e 28, chiunque detiene uno o piu' esemplari di specie esotiche inclusi negli elenchi delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale adottati dalla Commissione europea, ai sensi dell'articolo 4 del regolamento, e' tenuto a farne denuncia al Ministero, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto ed entro centottanta giorni dalla pubblicazione dell'aggiornamento, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2 del regolamento, nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Chiunque detiene uno o piu' esemplari di specie esotiche incluse negli elenchi delle specie esotiche invasive di rilevanza nazionale di cui all'articolo 5 e nei successivi aggiornamenti e' tenuto a farne denuncia al Ministero entro centottanta giorni dalla pubblicazione dei relativi decreti nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 2. I soggetti autorizzabili ai sensi dell'articolo 8 o dell'articolo 9 del regolamento devono, contestualmente alla denuncia di cui al comma 1, richiedere il permesso o l'autorizzazione di cui al Titolo III. Nel caso in cui l'istanza abbia esito negativo, per mancanza dei requisiti previsti dal regolamento, gli esemplari sono confiscati e il Ministero ne dispone secondo le modalita' previste dall'articolo 25, comma 7. 3. Se il detentore degli esemplari di cui al comma 1 non rientra tra i soggetti autorizzabili ai sensi degli articoli 8 e 9 del regolamento, gli esemplari sono confiscati e il Ministero ne dispone secondo le modalita' previste dall'articolo 25, comma 7. 4. Nessun indennizzo e' dovuto per la soppressione o la distruzione di esemplari eseguita in applicazione delle disposizioni del presente articolo.
Note all'art. 26: Per i riferimenti normativi del regolamento (UE) n. 1143/2014 si veda nelle note alle premesse.