Art. 26
Denuncia del possesso di esemplari
di specie esotiche invasive
1. Fatto salvo quanto disposto dagli articoli 27 e 28, chiunque
detiene uno o piu' esemplari di specie esotiche inclusi negli elenchi
delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale adottati dalla
Commissione europea, ai sensi dell'articolo 4 del regolamento, e'
tenuto a farne denuncia al Ministero, entro centottanta giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto ed entro centottanta
giorni dalla pubblicazione dell'aggiornamento, ai sensi dell'articolo
4, paragrafo 2 del regolamento, nella Gazzetta ufficiale dell'Unione
europea. Chiunque detiene uno o piu' esemplari di specie esotiche
incluse negli elenchi delle specie esotiche invasive di rilevanza
nazionale di cui all'articolo 5 e nei successivi aggiornamenti e'
tenuto a farne denuncia al Ministero entro centottanta giorni dalla
pubblicazione dei relativi decreti nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
2. I soggetti autorizzabili ai sensi dell'articolo 8 o
dell'articolo 9 del regolamento devono, contestualmente alla denuncia
di cui al comma 1, richiedere il permesso o l'autorizzazione di cui
al Titolo III. Nel caso in cui l'istanza abbia esito negativo, per
mancanza dei requisiti previsti dal regolamento, gli esemplari sono
confiscati e il Ministero ne dispone secondo le modalita' previste
dall'articolo 25, comma 7.
3. Se il detentore degli esemplari di cui al comma 1 non rientra
tra i soggetti autorizzabili ai sensi degli articoli 8 e 9 del
regolamento, gli esemplari sono confiscati e il Ministero ne dispone
secondo le modalita' previste dall'articolo 25, comma 7.
4. Nessun indennizzo e' dovuto per la soppressione o la distruzione
di esemplari eseguita in applicazione delle disposizioni del presente
articolo.
Note all'art. 26:
Per i riferimenti normativi del regolamento (UE) n.
1143/2014 si veda nelle note alle premesse.