Art. 27
Disposizioni transitorie per proprietari non commerciali
1. I proprietari di animali da compagnia tenuti a scopo non
commerciale e appartenenti a specie esotiche invasive, che ne erano
in possesso prima della loro iscrizione nell'elenco dell'Unione o
nell'elenco nazionale previsto dal presente decreto possono affidare
gli esemplari a strutture pubbliche o private autorizzate, anche
estere o sono autorizzati a detenerli fino alla fine della vita
naturale degli esemplari, purche' il possesso sia denunciato secondo
quanto previsto dall'articolo 26, comma 1, e, nella denuncia, il
proprietario fornisca adeguate informazioni relative alla specie, al
sesso ed all'eta' degli esemplari nonche' la descrizione delle
modalita' di confinamento e delle misure adottate per garantire
l'impossibilita' di riproduzione e la fuoriuscita.
2. Il Ministero, valutata la comunicazione ricevuta e le
informazioni fornite, puo' disporre i controlli previsti
dall'articolo 13, al fine di verificare l'impossibilita' di
riproduzione e di fuoriuscita.
3. Nel caso venga accertata la non idoneita' del confinamento o si
verifichino riproduzioni, gli esemplari e la prole sono confiscati e
il Ministero ne dispone secondo le modalita' previste dall'articolo
25, comma 7.
4. Il Ministero, con il supporto dell'ISPRA, pubblica nel proprio
sito internet le linee guida per la corretta gestione degli animali
di cui al comma 1, che illustrano i rischi connessi alla detenzione
di detti animali.
5. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano attuano
propri programmi di educazione e sensibilizzazione, con particolare
riferimento alla possibilita' per i proprietari di consegnare a
strutture pubbliche o private autorizzate, anche estere, gli animali
che non possono essere detenuti nel rispetto delle condizioni di cui
al comma 1. A tal fine, le Regioni e le Province autonome di Trento e
Bolzano individuano le strutture autorizzate di cui al comma 1 alle
quali gli esemplari possono essere consegnati.
6. Nessun indennizzo e' dovuto per la soppressione di esemplari
eseguita in applicazione delle disposizioni del presente articolo.