Art. 28
Disposizioni transitorie per scorte commerciali
1. I detentori di scorte commerciali di esemplari di specie
esotiche invasive di rilevanza unionale o nazionale acquisiti prima
della loro iscrizione nell'elenco dell'Unione o nell'elenco
nazionale, sono autorizzati a tenerli e trasportarli a scopo di
vendita o trasferimento agli istituti in possesso del permesso di cui
all'articolo 8, entro il termine massimo di due anni dalla suddetta
iscrizione.
2. Entro centottanta giorni dall'iscrizione delle specie negli
elenchi suddetti, i detentori delle scorte comunicano al Ministero e
alle Regioni e alle Province autonome interessate l'inventario degli
esemplari vivi o di loro parti riproducibili, il luogo e le
condizioni di detenzione in confinamento degli esemplari medesimi e
le operazioni di vendita o trasferimento effettuate in seguito.
3. La vendita o il trasferimento di esemplari vivi a utilizzatori
non commerciali possono essere effettuati entro il termine massimo di
un anno dall'iscrizione della specie negli elenchi di specie esotiche
invasive di cui al comma 1, purche' gli esemplari siano tenuti e
trasportati in confinamento e siano state prese tutte le opportune
misure per evitarne la fuga e la riproduzione. La vendita e il
trasferimento di esemplari vivi a utilizzatori non commerciali sono
comunicati al Ministero. Gli utilizzatori non commerciali che sono
entrati in possesso di esemplari vivi ai sensi del presente comma
possono successivamente affidare gli stessi esemplari a strutture
pubbliche o private autorizzate, anche estere.
4. Il Ministero puo' disporre i controlli previsti all'articolo 13,
al fine di verificare l'impossibilita' di fuoriuscita.
5. Nel caso in cui la struttura o la modalita' di trasporto non
siano ritenute idonee, gli esemplari sono confiscati e il Ministero
ne dispone secondo le modalita' previste dall'articolo 25, comma 7.
6. Le autorizzazioni per le specie di acquacoltura rilasciate ai
sensi dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 708/2007 si intendono
revocate al termine di due anni dall'iscrizione della specie negli
elenchi di cui al comma 1, anche qualora fosse stata indicata nelle
stesse una durata superiore.
7. Nessun indennizzo e' dovuto per la soppressione o la distruzione
di esemplari eseguita in applicazione delle disposizioni del presente
articolo.
Note all'art. 28:
Il regolamento (CE) n. 708/2007, relativo all'impiego
in acquacoltura di specie esotiche e di specie localmente
assenti, e' pubblicato nella G.U.U.E. 28 giugno 2007, n. L
168.