Art. 28 Disposizioni transitorie per scorte commerciali 1. I detentori di scorte commerciali di esemplari di specie esotiche invasive di rilevanza unionale o nazionale acquisiti prima della loro iscrizione nell'elenco dell'Unione o nell'elenco nazionale, sono autorizzati a tenerli e trasportarli a scopo di vendita o trasferimento agli istituti in possesso del permesso di cui all'articolo 8, entro il termine massimo di due anni dalla suddetta iscrizione. 2. Entro centottanta giorni dall'iscrizione delle specie negli elenchi suddetti, i detentori delle scorte comunicano al Ministero e alle Regioni e alle Province autonome interessate l'inventario degli esemplari vivi o di loro parti riproducibili, il luogo e le condizioni di detenzione in confinamento degli esemplari medesimi e le operazioni di vendita o trasferimento effettuate in seguito. 3. La vendita o il trasferimento di esemplari vivi a utilizzatori non commerciali possono essere effettuati entro il termine massimo di un anno dall'iscrizione della specie negli elenchi di specie esotiche invasive di cui al comma 1, purche' gli esemplari siano tenuti e trasportati in confinamento e siano state prese tutte le opportune misure per evitarne la fuga e la riproduzione. La vendita e il trasferimento di esemplari vivi a utilizzatori non commerciali sono comunicati al Ministero. Gli utilizzatori non commerciali che sono entrati in possesso di esemplari vivi ai sensi del presente comma possono successivamente affidare gli stessi esemplari a strutture pubbliche o private autorizzate, anche estere. 4. Il Ministero puo' disporre i controlli previsti all'articolo 13, al fine di verificare l'impossibilita' di fuoriuscita. 5. Nel caso in cui la struttura o la modalita' di trasporto non siano ritenute idonee, gli esemplari sono confiscati e il Ministero ne dispone secondo le modalita' previste dall'articolo 25, comma 7. 6. Le autorizzazioni per le specie di acquacoltura rilasciate ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 708/2007 si intendono revocate al termine di due anni dall'iscrizione della specie negli elenchi di cui al comma 1, anche qualora fosse stata indicata nelle stesse una durata superiore. 7. Nessun indennizzo e' dovuto per la soppressione o la distruzione di esemplari eseguita in applicazione delle disposizioni del presente articolo.
Note all'art. 28: Il regolamento (CE) n. 708/2007, relativo all'impiego in acquacoltura di specie esotiche e di specie localmente assenti, e' pubblicato nella G.U.U.E. 28 giugno 2007, n. L 168.