Art. 29 
 
                               Tariffe 
 
  1. Le spese relative alle attivita' di cui agli articoli 8, 9, 10 e
13 sono a carico del richiedente, secondo tariffe calcolate  in  base
al costo effettivo del servizio, aggiornate ogni due anni. 
  2. Con decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio,  di  concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data  di  entrata
in vigore del presente decreto, sono determinate le tariffe di cui al
comma 1 e le relative  modalita'  di  versamento  al  bilancio  dello
Stato, per la successiva  rassegnazione,  con  decreto  del  Ministro
dell'economia e delle finanze, ad apposito capitolo  dello  stato  di
previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del  territorio
e del mare, per il finanziamento delle attivita' di cui agli articoli
8, 9, 10 e 13. 
  3. Il Ministro dell'economia e delle finanze  provvede  con  propri
decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.