Art. 29
Tariffe
1. Le spese relative alle attivita' di cui agli articoli 8, 9, 10 e
13 sono a carico del richiedente, secondo tariffe calcolate in base
al costo effettivo del servizio, aggiornate ogni due anni.
2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata
in vigore del presente decreto, sono determinate le tariffe di cui al
comma 1 e le relative modalita' di versamento al bilancio dello
Stato, per la successiva rassegnazione, con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, ad apposito capitolo dello stato di
previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare, per il finanziamento delle attivita' di cui agli articoli
8, 9, 10 e 13.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede con propri
decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.