Art. 25 
 
 
                  Clausola di mutuo riconoscimento 
 
  1. Fatta salva l'applicazione della vigente  normativa  dell'Unione
europea, le disposizioni di cui al titolo III  del  presente  decreto
non si applicano  ai  prodotti  alimentari  legalmente  fabbricati  o
commercializzati in un altro Stato membro dell'Unione  europea  o  in
Turchia ne' ai prodotti legalmente fabbricati  in  uno  Stato  membro
dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA), parte  contraente
dell'Accordo sullo Spazio economico  europeo  (SEE),  in  conformita'
alle disposizioni del regolamento.