Art. 26
Autorita' competenti all'irrogazione delle sanzioni
1. Il Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della
qualita' e repressioni frodi dei prodotti agroalimentari del
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e'
designato quale autorita' competente all'irrogazione delle sanzioni
amministrative pecuniarie previste dal presente decreto.
2. Restano ferme le competenze spettanti all'Autorita' garante
della concorrenza e del mercato ai sensi del decreto legislativo 2
agosto 2007, n. 145, e del decreto legislativo 6 settembre 2005, n.
206, e quelle spettanti, ai sensi della normativa vigente, agli
organi preposti all'accertamento delle violazioni.
3. I soggetti che svolgono attivita' di controllo sono tenuti agli
obblighi di riservatezza sulle informazioni acquisite in conformita'
alla vigente legislazione.
Note all'art. 26:
Il decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 145, recante
attuazione dell'articolo 14 della direttiva 2005/29/CE che
modifica la direttiva 84/450/CEE sulla pubblicita'
ingannevole, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6
settembre 2007, n. 207.
Per i riferimenti normativi del decreto legislativo 6
settembre 2005, n. 206, si veda nelle note all'articolo 1.