Art. 30 
 
 
                             Abrogazioni 
 
  1. E' abrogato il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n.  109.  Il
richiamo agli articoli 13, 15, 16 e 17  del  decreto  legislativo  27
gennaio 1992, n. 109, contenuto in altre disposizioni normative, deve
intendersi riferito rispettivamente agli articoli 17, 18, 19 e 20 del
presente decreto. I richiami all'articolo 18 del decreto  legislativo
27 gennaio 1992, n. 109, contenuti  nelle  vigenti  disposizioni,  si
intendono effettuati ai corrispondenti articoli del presente decreto. 
  2. Sono altresi' abrogati: 
    a) l'articolo 7 del decreto del Presidente  della  Repubblica  26
maggio 1980, n. 391; 
    b) il decreto legislativo 16 febbraio 1993, n. 77. 
  3. Alla legge 3 maggio 1989 n. 169, sono soppressi: 
    a) l'articolo 5, comma 3, ultimo periodo; 
    b) l'articolo 6, comma 1, lettera a), limitatamente alle  parole:
«, con data di riferimento di 180 giorni dal confezionamento»; 
    c) l'articolo 6, comma 1, lettera b), limitatamente alle  parole:
«, con data di riferimento di 90 giorni dal confezionamento». 
 
          Note all'art. 30: 
              Per i riferimenti normativi al decreto  legislativo  27
          gennaio 1992, n. 109, abrogato  dal  presente  decreto,  si
          veda nelle note alle premesse. 
              Il testo dell'articolo 7  del  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 26 maggio 1980, n. 391,  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 2 agosto  1980,  n.  211,  abrogato  dal
          presente decreto, recava:  "Identificazione  del  lotto  di
          appartenenza". 
              Per i riferimenti normativi al decreto  legislativo  16
          febbraio 1993, n. 77, abrogato  dal  presente  decreto,  si
          veda nelle note alle premesse. 
              Il testo dell'articolo 5, comma 3, della legge 3 maggio
          1989, n. 169, recante disciplina del  trattamento  e  della
          commercializzazione   del   latte    alimentare    vaccino,
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 11 maggio 1989, n. 108,
          come modificato dal presente decreto, cosi' recita: 
              «Art. 5. (Disposizioni comuni  al  latte  sottoposto  a
          trattamento di pastorizzazione). - (Omissis). 
              3. La denominazione  del  tipo  di  latte,  cosi'  come
          definita agli articoli 3 e 4, deve figurare  per  intero  e
          nello stesso campo visivo del contenitore, sul  quale  deve
          anche essere riportato il termine di conservazione  con  la
          menzione «da consumarsi entro» seguita dalla data  riferita
          al giorno, al mese e all'anno. 
              (Omissis).». 
              Il testo dell'articolo 6, comma 1, della legge 3 maggio
          1989, n. 169, sopra citata, come  modificato  dal  presente
          decreto, cosi' recita: 
              «Art. 6. (Trattamento  di  sterilizzazione).  -  1.  Il
          latte sottoposto a  trattamento  di  sterilizzazione  viene
          definito: 
                a) «latte sterilizzato a lunga conservazione»  quando
          ha subito un trattamento termico finale di  sterilizzazione
          in  contenitore  sigillato.   Esso   deve   riportare   sul
          contenitore il termine di conservazione,  indicato  con  la
          menzione «da  consumarsi  preferibilmente  entro»,  seguito
          dalla data riferita al giorno, al mese e all'anno; 
                b) «latte UHT a lunga conservazione» trattato a ultra
          alta temperatura, quando ha subito un  trattamento  termico
          di  sterilizzazione  in   flusso   continuo   seguito   dal
          confezionamento asettico che ne consente una  conservazione
          prolungata  nel  tempo.  Il  termine  di  conservazione  va
          indicato sul contenitore con la medesima menzione  prevista
          alla lettera precedente. 
              (Omissis).».