Art. 30 
 
                      Disposizioni transitorie 
 
  1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 5, comma  2,  primo
periodo, gli organi, uffici e comandi di polizia  che  alla  data  di
entrata in vigore del  presente  regolamento  dispongono  di  sistemi
informativi  e  programmi  informatici  che,  per  obiettive  ragioni
tecniche,  non  consentono,  in  tutto  o   in   parte,   l'immediata
applicazione,  con  modalita'  automatizzate,  della   misura   della
cancellazione o dell'anonimizzazione dei dati  personali  oggetto  di
trattamento  allo  scadere  dei  termini  di  conservazione  di   cui
all'articolo 10,  commi  1,  3,  4,  5  e  7,  o  non  consentono  la
segnalazione con modalita' automatizzate del decorso del  termine  di
cui all'articolo 10, comma 2, adottano, in  relazione  ai  sistemi  e
programmi detenuti, ogni possibile misura organizzativa, logistica  o
procedurale idonea a prevenire o limitare il rischio di utilizzo  dei
dati oltre i termini di conservazione di cui all'articolo  10,  commi
1, 3 e 5, o di accesso ai dati in violazione  della  disposizione  di
cui all'articolo 10, comma 2. I predetti  sistemi  e  programmi  sono
adeguati alle disposizioni  del  presente  regolamento  entro 5  anni
dalla sua entrata in vigore, quando i medesimi siano stati  istituiti
anteriormente al 6 maggio 2016 e cio' comporti sforzi sproporzionati.
Il termine di adeguamento dei sistemi e dei programmi  e'  di 8  anni
dalla entrata in vigore del presente regolamento, qualora cio'  causi
altrimenti  gravi  difficolta'  per  il  loro  funzionamento,  previa
comunicazione alla Commissione europea,  da  parte  delle  competenti
strutture del Dipartimento della pubblica sicurezza,  dei  motivi  di
tali gravi difficolta'. 
  2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 5, comma 2, secondo
periodo, gli organi, uffici e comandi di polizia  che  alla  data  di
entrata in vigore del  presente  regolamento  dispongono  di  sistemi
informativi  e  programmi  informatici  che,  per  obiettive  ragioni
tecniche,  non  consentono,  in  tutto  o   in   parte,   l'immediata
applicazione  delle  disposizioni  concernenti  la  registrazione  in
appositi file di log effettuati dagli operatori abilitati, adeguano i
medesimi sistemi e programmi entro 5 anni dall'entrata in vigore  del
presente  regolamento,  quando  i  medesimi  siano  stati   istituiti
anteriormente al 6 maggio 2016 e cio' comporti sforzi sproporzionati.
Il termine di adeguamento dei sistemi e dei programmi  e'  di 8  anni
dall'entrata in vigore del presente regolamento, qualora  cio'  causi
altrimenti  gravi  difficolta'  per  il  loro  funzionamento,  previa
comunicazione alla Commissione europea,  da  parte  delle  competenti
strutture del Dipartimento della pubblica sicurezza,  dei  motivi  di
tali gravi difficolta'. 
  3. I titolari del trattamento, entro un anno dall'entrata in vigore
del presente regolamento, informano il Garante sulla  adozione  delle
misure di cui al comma 1. Al Garante e' data  periodica  informazione
sull'adeguamento dei sistemi e programmi di cui ai commi 1 e 2.