Art. 30 Disposizioni transitorie 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 5, comma 2, primo periodo, gli organi, uffici e comandi di polizia che alla data di entrata in vigore del presente regolamento dispongono di sistemi informativi e programmi informatici che, per obiettive ragioni tecniche, non consentono, in tutto o in parte, l'immediata applicazione, con modalita' automatizzate, della misura della cancellazione o dell'anonimizzazione dei dati personali oggetto di trattamento allo scadere dei termini di conservazione di cui all'articolo 10, commi 1, 3, 4, 5 e 7, o non consentono la segnalazione con modalita' automatizzate del decorso del termine di cui all'articolo 10, comma 2, adottano, in relazione ai sistemi e programmi detenuti, ogni possibile misura organizzativa, logistica o procedurale idonea a prevenire o limitare il rischio di utilizzo dei dati oltre i termini di conservazione di cui all'articolo 10, commi 1, 3 e 5, o di accesso ai dati in violazione della disposizione di cui all'articolo 10, comma 2. I predetti sistemi e programmi sono adeguati alle disposizioni del presente regolamento entro 5 anni dalla sua entrata in vigore, quando i medesimi siano stati istituiti anteriormente al 6 maggio 2016 e cio' comporti sforzi sproporzionati. Il termine di adeguamento dei sistemi e dei programmi e' di 8 anni dalla entrata in vigore del presente regolamento, qualora cio' causi altrimenti gravi difficolta' per il loro funzionamento, previa comunicazione alla Commissione europea, da parte delle competenti strutture del Dipartimento della pubblica sicurezza, dei motivi di tali gravi difficolta'. 2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 5, comma 2, secondo periodo, gli organi, uffici e comandi di polizia che alla data di entrata in vigore del presente regolamento dispongono di sistemi informativi e programmi informatici che, per obiettive ragioni tecniche, non consentono, in tutto o in parte, l'immediata applicazione delle disposizioni concernenti la registrazione in appositi file di log effettuati dagli operatori abilitati, adeguano i medesimi sistemi e programmi entro 5 anni dall'entrata in vigore del presente regolamento, quando i medesimi siano stati istituiti anteriormente al 6 maggio 2016 e cio' comporti sforzi sproporzionati. Il termine di adeguamento dei sistemi e dei programmi e' di 8 anni dall'entrata in vigore del presente regolamento, qualora cio' causi altrimenti gravi difficolta' per il loro funzionamento, previa comunicazione alla Commissione europea, da parte delle competenti strutture del Dipartimento della pubblica sicurezza, dei motivi di tali gravi difficolta'. 3. I titolari del trattamento, entro un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento, informano il Garante sulla adozione delle misure di cui al comma 1. Al Garante e' data periodica informazione sull'adeguamento dei sistemi e programmi di cui ai commi 1 e 2.