Art. 44 Falsita' in atti e dichiarazioni al Garante 1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque, in un procedimento dinanzi al Garante riguardante il trattamento dei dati di cui all'articolo 1, comma 2, o nel corso di accertamenti riguardanti i medesimi dati, dichiara o attesta falsamente notizie o circostanze o produce atti o documenti falsi, e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.