Art. 44 
 
             Falsita' in atti e dichiarazioni al Garante 
 
  1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque, in un
procedimento dinanzi al Garante riguardante il trattamento  dei  dati
di  cui  all'articolo  1,  comma  2,  o  nel  corso  di  accertamenti
riguardanti i medesimi dati, dichiara o attesta falsamente notizie  o
circostanze o produce atti  o  documenti  falsi,  e'  punito  con  la
reclusione da sei mesi a tre anni.