Art. 45 Inosservanza di provvedimenti del Garante 1. Chiunque, essendovi tenuto, non osserva il provvedimento adottato dal Garante ai sensi dell'articolo 143, comma 1, lettera c), del Codice, in un procedimento riguardante il trattamento dei dati di cui all'articolo 1, comma 2, e' punito con la reclusione da tre mesi a due anni.
Note all'art. 45: Per il testo dell'art. 143 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, citato nelle note alle premesse, si veda nelle note all'art. 39.