Art. 45 
 
              Inosservanza di provvedimenti del Garante 
 
  1.  Chiunque,  essendovi  tenuto,  non  osserva  il   provvedimento
adottato dal Garante ai sensi dell'articolo 143, comma 1, lettera c),
del Codice, in un procedimento riguardante il trattamento dei dati di
cui all'articolo 1, comma 2, e' punito con la reclusione da tre  mesi
a due anni. 
 
          Note all'art. 45: 
              Per il testo dell'art. 143 del decreto  legislativo  30
          giugno 2003, n. 196, citato nelle note  alle  premesse,  si
          veda nelle note all'art. 39.