Art. 46 
 
                           Pene accessorie 
 
  1. La condanna per uno dei delitti previsti  dal  presente  decreto
importa la pubblicazione della sentenza, ai sensi  dell'articolo  36,
secondo e terzo comma, del codice penale. 
 
          Note all'art. 46: 
              Il testo dell'art.  36,  secondo  e  terzo  comma,  del
          codice penale, cosi' recita: 
              «Art.  36  (Pubblicazione  della  sentenza  penale   di
          condanna). - La sentenza di condanna alla pena di  morte  o
          all'ergastolo e' pubblicata mediante affissione nel  comune
          ove e' stata pronunciata,  in  quello  ove  il  delitto  fu
          commesso, e in quello  ove  il  condannato  aveva  l'ultima
          residenza. 
              La sentenza di condanna e' inoltre pubblicata nel  sito
          internet del Ministero della  giustizia.  La  durata  della
          pubblicazione nel sito e' stabilita dal giudice  in  misura
          non superiore a trenta giorni. In mancanza, la durata e' di
          quindici giorni. 
              La pubblicazione e' fatta per estratto,  salvo  che  il
          giudice disponga  la  pubblicazione  per  intero;  essa  e'
          eseguita d'ufficio e a spese del condannato. 
              La legge determina gli altri casi nei quali la sentenza
          di  condanna  deve  essere  pubblicata.  In  tali  casi  la
          pubblicazione ha luogo nei modi stabiliti nei due capoversi
          precedenti.».