Art. 32 
 
Disposizioni per la riorganizzazione dell'amministrazione civile  del
                       Ministero dell'interno 
 
  1. Nell'ambito dei processi di riduzione organizzativa e al fine di
garantire gli obiettivi complessivi di economicita'  e  di  revisione
della  spesa  previsti  dalla  legislazione  vigente,  il   Ministero
dell'interno applica  la  riduzione  percentuale  del  20  per  cento
prevista dall'articolo 2, comma 1, lettera a),  del  decreto-legge  6
luglio 2012, n. 95, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  7
agosto 2012, n. 135, nella misura pari a ventinove posti  di  livello
dirigenziale generale, attraverso: 
  a) la riduzione di otto  posti  di  livello  dirigenziale  generale
assegnati ai prefetti nell'ambito degli Uffici centrali del Ministero
dell'interno di cui al decreto  del  Presidente  della  Repubblica  7
settembre  2001,  n.  398,  con  conseguente  rideterminazione  della
dotazione organica dei prefetti di cui alla  Tabella  1  allegata  al
decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  22  maggio  2015,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 217 del 18 settembre 2015; 
  b) la  soppressione  di  ventuno  posti  di  prefetto  collocati  a
disposizione per specifiche esigenze in base alla normativa  vigente,
secondo le modifiche di seguito indicate: 
  1) all'articolo 237 del decreto del Presidente della Repubblica  10
gennaio 1957, n. 3, il terzo comma e'  sostituito  dal  seguente:  «I
prefetti a disposizione non possono eccedere il numero di  due  oltre
quelli dei posti del ruolo organico»; 
  2) all'articolo 3-bis, comma 1, del decreto-legge 29 ottobre  1991,
n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre  1991,
n. 410, le parole «del 15 per cento» sono sostituite dalle  seguenti:
«del 5 per cento»; 
  3)  all'articolo  12,  comma  2-bis,  primo  periodo,  del  decreto
legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dopo le parole «i prefetti», sono
inserite le seguenti: «entro l'aliquota dell'1 per cento». 
  2. Restano ferme le dotazioni  organiche  dei  viceprefetti  e  dei
viceprefetti aggiunti, del  personale  appartenente  alle  qualifiche
dirigenziali di prima e di seconda fascia, nonche' del personale  non
dirigenziale  appartenente  alle  aree   prima,   seconda   e   terza
dell'Amministrazione  civile  dell'interno  di  cui  alla  Tabella  1
allegata al decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  22
maggio 2015, pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  217  del  18
settembre 2015. 
  3. All'articolo 42, comma 1, della legge 1° aprile 1981, n. 121, le
parole «di 17 posti» sono sostituite dalle seguenti: «di 14 posti». 
  4. Il Ministero dell'interno adotta, con le modalita' e nel termine
di cui all'articolo 12, comma 1-bis, primo periodo, del decreto-legge
17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni,  dalla  legge
13 aprile 2017, n. 46, il  relativo  regolamento  di  organizzazione.
Entro  il  medesimo  termine  si  provvede  a  dare  attuazione  alle
disposizioni di  cui  all'articolo  2,  comma  11,  lettera  b),  del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,  con  conseguente  riassorbimento,
entro il biennio successivo, degli effetti derivanti dalle  riduzioni
di cui ai commi 1 e 2.