Art. 33 Norme in materia di pagamento dei compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia 1. Al fine di garantire le esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, a decorrere dall'esercizio finanziario 2018, per il pagamento dei compensi per prestazioni di lavoro straordinario svolte dagli appartenenti alle Forze di polizia, di cui all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, e' autorizzata, a valere sulle disponibilita' degli stanziamenti di bilancio, la spesa per un ulteriore importo di 38.091.560 euro in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. 2. Il pagamento dei compensi per prestazioni di lavoro straordinario di cui al comma 1, nelle more dell'adozione del decreto di cui all'articolo 43, tredicesimo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121, e' autorizzato entro i limiti massimi fissati dal decreto applicabile all'anno finanziario precedente.