Art. 35 
 
Ulteriori disposizioni in materia  di  riordino  dei  ruoli  e  delle
carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate 
 
  1. Al fine  di  adottare  provvedimenti  normativi  in  materia  di
riordino dei ruoli e delle carriere  del  personale  delle  Forze  di
polizia e delle Forze armate, ivi comprese le Capitanerie  di  porto,
volti a correggere ed integrare  il  decreto  legislativo  29  maggio
2017, n. 94, e il decreto legislativo  29  maggio  2017,  n.  95,  e'
istituito un apposito fondo nello stato di previsione  del  Ministero
dell'economia e delle finanze, nel quale confluiscono le  risorse  di
cui all'autorizzazione di spesa di cui  all'articolo  3,  comma  155,
secondo  periodo,  della  legge  24  dicembre  2003,  n.   350,   con
riferimento alle risorse gia'  affluite  ai  sensi  dell'articolo  7,
comma 2, lettera a), del  decreto-legge  16  ottobre  2017,  n.  148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, e
non utilizzate in attuazione dell'articolo 8, comma 6, della legge  7
agosto 2015, n.  124,  alle  quali  si  aggiunge  una  quota  pari  a
5.000.000 euro, a decorrere dall'anno 2018, dei risparmi di spesa  di
parte corrente di natura permanente, di cui all'articolo 4, comma  1,
lettere c) e d), della legge 31 dicembre 2012, n. 244.