Art. 20 
 
 
                          Misure protettive 
 
  1. Dopo l'audizione di cui all'articolo  18,  il  debitore  che  ha
presentato istanza per  la  soluzione  concordata  della  crisi  puo'
chiedere alla sezione specializzata in  materia  di  imprese  di  cui
all'articolo  1  del  decreto  legislativo  27  giugno  2003,  n.168,
individuata a norma dell'articolo 4 del medesimo decreto legislativo,
avuto riguardo al luogo in cui si  trova  la  sede  dell'impresa,  le
misure protettive necessarie per condurre a termine le trattative  in
corso. 
  2. Il procedimento e' regolato dagli articoli 54  e  55  in  quanto
compatibili.  Il  tribunale  puo'  sentire  i  soggetti  che  abbiano
effettuato la segnalazione  o  il  presidente  del  collegio  di  cui
all'articolo 17. 
  3. La durata iniziale  delle  misure  protettive  non  puo'  essere
superiore a tre mesi e puo' essere prorogata  anche  piu'  volte,  su
istanza del debitore, fino al termine massimo di cui all'articolo 19,
comma  1,  a  condizione   che   siano   stati   compiuti   progressi
significativi  nelle  trattative  tali  da   rendere   probabile   il
raggiungimento  dell'accordo,  su  conforme  attestazione  resa   dal
collegio di cui all'articolo 17. 
  4. Durante il procedimento di composizione assistita della crisi di
cui all'articolo 19 e fino alla sua  conclusione,  il  debitore  puo'
chiedere al giudice competente  ai  sensi  del  comma  1,  che  siano
disposti il differimento degli obblighi previsti dagli articoli 2446,
secondo e terzo comma, 2447, 2482-bis, quarto, quinto e sesto comma e
2482-ter del codice civile, e la  non  operativita'  della  causa  di
scioglimento della societa' per  riduzione  o  perdita  del  capitale
sociale  di  cui  agli  articoli  2484,  primo  comma,   n.   4),   e
2545-duodecies  del  codice  civile.  Su  istanza  del  debitore,  il
provvedimento puo' essere pubblicato nel registro delle imprese. 
  5. Le misure concesse possono  essere  revocate  in  ogni  momento,
anche d'ufficio, se risultano commessi atti di  frode  nei  confronti
dei creditori o se il collegio di  cui  all'articolo  17  segnala  al
giudice competente che non e' possibile addivenire  a  una  soluzione
concordata della crisi o che  non  vi  sono  significativi  progressi
nell'attuazione delle misure adottate per superare la crisi. 
 
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Nota redazionale 
  Il testo del presente articolo, mai entrato in vigore  per  effetto
delle modifiche subite durante il periodo di "vacatio  legis",  viene
riportato  nella  versione  originariamente  pubblicata  in  Gazzetta
Ufficiale. 
  La  prima  versione  in  vigore  dell'articolo  e'   visualizzabile
nell'aggiornamento successivo. 
 
          Note all'art. 20: 
 
              - Si  riporta  il  testo  dell'articolo  1  del  citato
          decreto legislativo 27 giugno 2003, n.168: 
              "Art. 1. Istituzione  delle  sezioni  specializzate  in
          materia di impresa. 
              1.  Sono  istituite  presso  i  tribunali  e  le  corti
          d'appello  di  Bari,  Bologna,  Catania,  Firenze,  Genova,
          Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino,  Trieste  e  Venezia
          sezioni specializzate in materia  di  impresa  senza  oneri
          aggiuntivi per il bilancio dello Stato  ne'  incrementi  di
          dotazioni organiche. 
              1-bis. Sono altresi' istituite sezioni specializzate in
          materia di impresa presso i tribunali e le corti  d'appello
          aventi  sede  nel  capoluogo  di  ogni  regione,  ove   non
          esistenti nelle citta' di cui al comma 1. Per il territorio
          compreso nella regione Valle  d'Aosta/Valle'  d'Aoste  sono
          competenti le sezioni specializzate presso il  tribunale  e
          la corte d'appello di  Torino.  E'  altresi'  istituita  la
          sezione specializzata  in  materia  di  impresa  presso  il
          tribunale e la corte  d'appello  di  Brescia.  E'  altresi'
          istituita la sezione specializzata in  materia  di  impresa
          del tribunale e della corte di appello (sezione distaccata)
          di Bolzano. L'istituzione delle sezioni  specializzate  non
          comporta incrementi di dotazioni organiche.". 
              - Per l'articolo 4 del citato  decreto  legislativo  27
          giugno 2003, n.168, vedi note all'articolo 17. 
              - Si riporta il testo degli articoli  2446,  secondo  e
          terzo   comma,   2447,   2482-bis,   2482-ter,    2484    e
          2545-duodecies del codice civile: 
              "Art. 2446. Riduzione del capitale per perdite. 
              Comma 1. Omissis. 
              Se entro l'esercizio successivo la perdita non  risulta
          diminuita a meno di un terzo, l'assemblea  ordinaria  o  il
          consiglio di sorveglianza che approva il bilancio  di  tale
          esercizio deve ridurre il  capitale  in  proporzione  delle
          perdite accertate.  In  mancanza  gli  amministratori  e  i
          sindaci o il consiglio di sorveglianza devono  chiedere  al
          tribunale che venga disposta la riduzione del  capitale  in
          ragione delle perdite risultanti dal bilancio. Il tribunale
          provvede,  sentito  il  pubblico  ministero,  con   decreto
          soggetto a reclamo, che deve essere iscritto  nel  registro
          delle imprese a cura degli amministratori. 
              Nel caso in cui le azioni emesse dalla  societa'  siano
          senza valore nominale, lo statuto,  una  sua  modificazione
          ovvero  una  deliberazione  adottata  con  le   maggioranze
          previste per l'assemblea  straordinaria  possono  prevedere
          che la riduzione del capitale di cui  al  precedente  comma
          sia deliberata dal consiglio di amministrazione. Si applica
          in tal caso l'articolo 2436. 
              Art. 2447. Riduzione del capitale sociale al  di  sotto
          del limite legale. 
              Se, per la perdita di  oltre  un  terzo  del  capitale,
          questo  si  riduce  al   disotto   del   minimo   stabilito
          dall'articolo 2327, gli amministratori o  il  consiglio  di
          gestione e, in  caso  di  loro  inerzia,  il  consiglio  di
          sorveglianza devono senza indugio convocare l'assemblea per
          deliberare la riduzione del capitale  ed  il  contemporaneo
          aumento del medesimo ad una cifra non  inferiore  al  detto
          minimo, o la trasformazione della societa'." 
              "Art. 2482-bis. Riduzione del capitale per perdite. 
              Quando risulta che il capitale e' diminuito di oltre un
          terzo in conseguenza di perdite, gli amministratori  devono
          senza  indugio  convocare  l'assemblea  dei  soci  per  gli
          opportuni provvedimenti. 
              All'assemblea  deve  essere  sottoposta  una  relazione
          degli amministratori sulla  situazione  patrimoniale  della
          societa',   con   le   osservazioni   nei   casi   previsti
          dall'articolo 2477 del collegio sindacale  o  del  soggetto
          incaricato di effettuare la revisione legale dei conti.  Se
          l'atto costitutivo non prevede  diversamente,  copia  della
          relazione e delle osservazioni deve essere depositata nella
          sede   della   societa'   almeno    otto    giorni    prima
          dell'assemblea, perche' i soci possano prenderne visione. 
              Nell'assemblea gli amministratori devono dare conto dei
          fatti di rilievo avvenuti dopo la redazione della relazione
          prevista nel precedente comma. 
              Se entro l'esercizio successivo la perdita non  risulta
          diminuita  a  meno  di  un  terzo,  deve  essere  convocata
          l'assemblea  per  l'approvazione  del  bilancio  e  per  la
          riduzione  del  capitale  in  proporzione   delle   perdite
          accertate. In mancanza gli amministratori e i sindaci o  il
          soggetto incaricato di effettuare la revisione  legale  dei
          conti nominati ai sensi dell'articolo 2477 devono  chiedere
          al tribunale che venga disposta la riduzione  del  capitale
          in ragione delle perdite risultanti dal bilancio. 
              Il   tribunale,   anche   su   istanza   di   qualsiasi
          interessato, provvede con decreto soggetto a  reclamo,  che
          deve essere iscritto nel  registro  delle  imprese  a  cura
          degli amministratori. 
              Si  applica,  in  quanto  compatibile,  l'ultimo  comma
          dell'articolo 2446. 
              Art. 2482-ter. Riduzione del capitale  al  disotto  del
          minimo legale. 
              Se, per la perdita di  oltre  un  terzo  del  capitale,
          questo si riduce al disotto del minimo stabilito dal numero
          4) dell'articolo  2463,  gli  amministratori  devono  senza
          indugio convocare l'assemblea per deliberare  la  riduzione
          del capitale ed il contemporaneo aumento  del  medesimo  ad
          una cifra non inferiore al detto minimo. 
              E'  fatta  salva  la  possibilita'  di  deliberare   la
          trasformazione della societa'." 
              "Art. 2484. Cause di scioglimento. 
              Le societa' per azioni, in accomandita per azioni  e  a
          responsabilita' limitata si sciolgono: 
                1) per il decorso del termine; 
                2) per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la
          sopravvenuta  impossibilita'  di  conseguirlo,  salvo   che
          l'assemblea, all'uopo convocata senza indugio, non deliberi
          le opportune modifiche statutarie; 
                3) per l'impossibilita' di  funzionamento  o  per  la
          continuata inattivita' dell'assemblea; 
                4) per la  riduzione  del  capitale  al  disotto  del
          minimo legale, salvo quanto e' disposto dagli articoli 2447
          e 2482-ter; 
                5) nelle ipotesi previste dagli articoli  2437-quater
          e 2473; 
                6) per deliberazione dell'assemblea; 
                7) per le altre cause previste dall'atto  costitutivo
          o dallo statuto. 
              La societa' inoltre si  scioglie  per  le  altre  cause
          previste dalla legge; in queste ipotesi le disposizioni dei
          seguenti articoli si applicano in quanto compatibili. 
              Gli effetti dello scioglimento  si  determinano,  nelle
          ipotesi previste dai numeri 1), 2), 3), 4) e 5)  del  primo
          comma,  alla  data  dell'iscrizione  presso  l'ufficio  del
          registro delle imprese  della  dichiarazione  con  cui  gli
          amministratori  ne  accertano  la  causa  e,   nell'ipotesi
          prevista dal  numero  6)  del  medesimo  comma,  alla  data
          dell'iscrizione della relativa deliberazione. 
              Quando l'atto costitutivo o lo statuto prevedono  altre
          cause  di  scioglimento,   essi   devono   determinare   la
          competenza a deciderle od accertarle, e ad  effettuare  gli
          adempimenti pubblicitari di cui al precedente comma." 
              "Art. 2545-duodecies. Scioglimento. 
              La  societa'  cooperativa  si  scioglie  per  le  cause
          indicate ai numeri 1), 2), 3), 5), 6)  e  7)  dell'articolo
          2484, nonche' per la perdita del capitale sociale.".