Art. 21 
 
 
                    Conclusione del procedimento 
 
  1. Se allo scadere del termine di cui all'articolo 19, comma 1, non
e' stato concluso un accordo con i creditori coinvolti e permane  una
situazione di crisi, il collegio di cui  all'articolo  17  invita  il
debitore a presentare domanda  di  accesso  ad  una  delle  procedure
previste dall'articolo 37 nel termine di trenta giorni. 
  2.  Il  debitore  puo'  utilizzare   la   documentazione   di   cui
all'articolo 19, commi 2 e 3. 
  3. Della conclusione  negativa  del  procedimento  di  composizione
assistita della crisi l'OCRI da' comunicazione  ai  soggetti  di  cui
agli articoli 14 e 15 che non vi hanno partecipato. 
  4. Gli atti relativi al  procedimento  e  i  documenti  prodotti  o
acquisiti nel corso dello stesso possono essere utilizzati unicamente
nell'ambito della  procedura  di  liquidazione  giudiziale  o  di  un
procedimento penale. 
 
-------------- 
Nota redazionale 
  Il testo del presente articolo, mai entrato in vigore  per  effetto
delle modifiche subite durante il periodo di "vacatio  legis",  viene
riportato  nella  versione  originariamente  pubblicata  in  Gazzetta
Ufficiale. 
  La  prima  versione  in  vigore  dell'articolo  e'   visualizzabile
nell'aggiornamento successivo.