Art. 21 Conclusione del procedimento 1. Se allo scadere del termine di cui all'articolo 19, comma 1, non e' stato concluso un accordo con i creditori coinvolti e permane una situazione di crisi, il collegio di cui all'articolo 17 invita il debitore a presentare domanda di accesso ad una delle procedure previste dall'articolo 37 nel termine di trenta giorni. 2. Il debitore puo' utilizzare la documentazione di cui all'articolo 19, commi 2 e 3. 3. Della conclusione negativa del procedimento di composizione assistita della crisi l'OCRI da' comunicazione ai soggetti di cui agli articoli 14 e 15 che non vi hanno partecipato. 4. Gli atti relativi al procedimento e i documenti prodotti o acquisiti nel corso dello stesso possono essere utilizzati unicamente nell'ambito della procedura di liquidazione giudiziale o di un procedimento penale. -------------- Nota redazionale Il testo del presente articolo, mai entrato in vigore per effetto delle modifiche subite durante il periodo di "vacatio legis", viene riportato nella versione originariamente pubblicata in Gazzetta Ufficiale. La prima versione in vigore dell'articolo e' visualizzabile nell'aggiornamento successivo.