Art. 22 
 
 
                 Segnalazione al pubblico ministero 
 
  1. Se il debitore non compare per l'audizione, o  dopo  l'audizione
non deposita l'istanza di cui all'articolo 19, comma 1, senza che sia
stata disposta dal collegio l'archiviazione di cui  all'articolo  18,
comma 3, o all'esito delle trattative non deposita domanda di accesso
ad una procedura di regolazione della  crisi  e  dell'insolvenza  nel
termine assegnato ai sensi dell'articolo 21, comma 1, il collegio, se
ritiene che gli elementi acquisti rendano evidente la sussistenza  di
uno stato di  insolvenza  del  debitore,  lo  segnala  con  relazione
motivata al referente che ne da' notizia al pubblico ministero presso
il tribunale competente ai sensi dell'articolo 27, con  atto  redatto
secondo   la   normativa   anche   regolamentare    concernente    la
sottoscrizione,  la  trasmissione  e  la  ricezione   dei   documenti
informatici. 
  2. Il pubblico ministero, quando  ritiene  fondata  la  notizia  di
insolvenza,  esercita  tempestivamente,  e  comunque  entro  sessanta
giorni dalla sua ricezione,  l'iniziativa  di  cui  all'articolo  38,
comma 1. 
 
-------------- 
Nota redazionale 
  Il testo del presente articolo, mai entrato in vigore  per  effetto
delle modifiche subite durante il periodo di "vacatio  legis",  viene
riportato  nella  versione  originariamente  pubblicata  in  Gazzetta
Ufficiale. 
  La  prima  versione  in  vigore  dell'articolo  e'   visualizzabile
nell'aggiornamento successivo.