Art. 25-decies 
 
 
(( (Obblighi di comunicazione per banche e intermediari  finanziari).
                                 )) 
 
  ((1.  Le  banche  e  gli  altri  intermediari  finanziari  di   cui
all'articolo 106  del  testo  unico  bancario,  nel  momento  in  cui
comunicano  al  cliente  variazioni,  revisioni   o   revoche   degli
affidamenti,  ne  danno  notizia  anche  agli  organi  di   controllo
societari, se esistenti.))