Art. 25-undecies 
 
 
((  (Istituzione  di  programma   informatico   di   verifica   della
sostenibilita'  del  debito  e  per  l'elaborazione   di   piani   di
                    rateizzazione automatici). )) 
 
  ((1. Sulla piattaforma di cui all'articolo  13  e'  disponibile  un
programma informatico gratuito  che  elabora  i  dati  necessari  per
accertare la sostenibilita'  del  debito  esistente  e  che  consente
all'imprenditore di condurre il test pratico di cui all'articolo  13,
comma 2,  per  la  verifica  della  ragionevole  perseguibilita'  del
risanamento. 
  2. Se l'indebitamento complessivo dell'imprenditore  non  supera  i
30.000 euro e, all'esito dell'elaborazione condotta dal programma  di
cui al comma 1, tale debito risulta sostenibile, il programma elabora
un piano di rateizzazione. L'imprenditore comunica  la  rateizzazione
ai creditori interessati avvertendoli  che,  se  non  manifestano  il
proprio dissenso entro il termine di trenta  giorni  dalla  ricezione
della comunicazione,  il  piano  si  intendera'  approvato  e  verra'
eseguito secondo le modalita' e i tempi nello stesso  indicati.  Sono
fatte salve le disposizioni in materia di  crediti  di  lavoro  e  di
riscossione dei crediti fiscali e  previdenziali.  Restano  ferme  le
responsabilita'  per  l'inserimento   nel   programma   di   dati   o
informazioni non veritieri. 
  3. Le informazioni e i dati da inserire nel programma  informatico,
le specifiche tecniche per il suo funzionamento  e  le  modalita'  di
calcolo del tasso di interesse applicabile ai crediti rateizzati sono
definiti con decreto non regolamentare del  Ministro  dello  sviluppo
economico, di concerto con il  Ministro  della  giustizia  e  con  il
Ministro delegato per  l'innovazione  tecnologica  e  la  transizione
digitale, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata  in
vigore del presente decreto)).