Art. 25-octies 
 
 
           (( (Segnalazione dell'organo di controllo). )) 
 
  ((1.  L'organo  di  controllo  societario  segnala,  per  iscritto,
all'organo amministrativo  la  sussistenza  dei  presupposti  per  la
presentazione dell'istanza di cui all'articolo 17. La segnalazione e'
motivata,  e'  trasmessa  con   mezzi   che   assicurano   la   prova
dell'avvenuta ricezione  e  contiene  la  fissazione  di  un  congruo
termine, non superiore a  trenta  giorni,  entro  il  quale  l'organo
amministrativo deve riferire in ordine alle iniziative intraprese. In
pendenza delle trattative, rimane fermo il dovere di vigilanza di cui
all'articolo 2403 del codice civile. 
  2. La tempestiva segnalazione all'organo  amministrativo  ai  sensi
del comma 1 e  la  vigilanza  sull'andamento  delle  trattative  sono
valutate ai fini della responsabilita'  prevista  dall'articolo  2407
del codice civile.))