Art. 25-novies 
 
 
      (( (Segnalazioni dei creditori pubblici qualificati). )) 
 
  ((1. L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale,  l'Istituto
nazionale  per  l'assicurazione  contro  gli  infortuni  sul  lavoro,
l'Agenzia  delle  entrate  e  l'Agenzia   delle   entrate-Riscossione
segnalano all'imprenditore e, ove esistente, all'organo di controllo,
nella persona del presidente del collegio sindacale in caso di organo
collegiale, a mezzo di posta elettronica certificata o, in  mancanza,
mediante raccomandata con avviso di ricevimento inviata all'indirizzo
risultante dall'anagrafe tributaria: 
    a) per l'Istituto nazionale della previdenza sociale, il  ritardo
di oltre novanta giorni nel versamento di contributi previdenziali di
ammontare superiore: 
      1) per le imprese con lavoratori subordinati e parasubordinati,
al 30 per cento di quelli dovuti nell'anno precedente  e  all'importo
di euro 15.000; 
      2)   per   le   imprese   senza   lavoratori   subordinati    e
parasubordinati, all'importo di euro 5.000; 
    b)  per  l'Istituto  nazionale  per  l'assicurazione  contro  gli
infortuni sul lavoro, l'esistenza di un debito per premi assicurativi
scaduto da oltre novanta giorni e non versato  superiore  all'importo
di euro 5.000; 
    c) per l'Agenzia delle entrate, l'esistenza di un debito  scaduto
e non versato relativo all'imposta sul  valore  aggiunto,  risultante
dalla comunicazione dei dati delle  liquidazioni  periodiche  di  cui
all'articolo  21-bis  del  decreto-legge  31  maggio  2010,  n.   78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,  n.  122,
superiore all'importo di euro 5.000; 
    d)  per  l'Agenzia  delle  entrate-Riscossione,  l'esistenza   di
crediti affidati per la riscossione, autodichiarati o definitivamente
accertati e scaduti  da  oltre  novanta  giorni,  superiori,  per  le
imprese individuali, all'importo di euro 100.000, per le societa'  di
persone, all'importo di  euro  200.000  e,  per  le  altre  societa',
all'importo di euro 500.000. 
  2. Le segnalazioni di cui al comma 1 sono inviate: 
    a) dall'Agenzia delle entrate, entro sessanta giorni dal  termine
di presentazione delle comunicazioni di cui all'articolo  21-bis  del
decreto-legge n. 78 del 2010; 
    b)   dall'Istituto   nazionale    della    previdenza    sociale,
dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni  sul
lavoro  e  dall'Agenzia  delle  entrate-Riscossione,  entro  sessanta
giorni decorrenti dal verificarsi delle condizioni o dal  superamento
degli importi indicati nel medesimo comma 1. 
  3. Le segnalazioni di cui  al  comma  1  contengono  l'invito  alla
presentazione dell'istanza di cui all'articolo 17,  comma  1,  se  ne
ricorrono i presupposti. 
  4. Le disposizioni del presente articolo si applicano: 
    a)  con  riferimento  all'Istituto  nazionale  della   previdenza
sociale e  all'Istituto  nazionale  per  l'assicurazione  contro  gli
infortuni sul lavoro, in relazione ai debiti  accertati  a  decorrere
dal 1° gennaio 2022, per il primo, e ai debiti accertati a  decorrere
dall'entrata in vigore del presente decreto per il secondo; 
    b) con riferimento all'Agenzia delle  entrate,  in  relazione  ai
debiti risultanti dalle comunicazioni periodiche  relative  al  primo
trimestre dell'anno 2022; 
    c) con  riferimento  all'Agenzia  delle  entrate-Riscossione,  in
relazione  ai  carichi  affidati  all'agente  della   riscossione   a
decorrere dal 1° luglio 2022.))