Art. 46 
 
 
            Regime transitorio per l'utilizzo dei veicoli 
 
  1. Tutte  le  autorizzazioni  di  messa  in  servizio  dei  veicoli
rilasciate prima della data di entrata in vigore del presente decreto
restano valide alle condizioni alle quali sono state rilasciate. 
  2. Per poter essere utilizzati su una o  piu'  reti  che  non  sono
ancora contemplate dall'autorizzazione preesistente, i veicoli di cui
al comma 1 autorizzati alla messa in  servizio  devono  ottenere  una
nuova  autorizzazione  di  immissione  sul   mercato   del   veicolo.
L'immissione sul mercato su tali reti supplementari e' subordinata al
rispetto dell'articolo 21.