Art. 47 Regime transitorio per gli organismi di valutazione della conformita' 1. Gli organismi di valutazione della conformita' riconosciuti e notificati prima della data di entrata in vigore del presente decreto continuano ad operare ai sensi della direttiva 2008/57/CE in virtu' dei riconoscimenti rilasciati e alle condizioni per le quali sono state rilasciate le relative notifiche, fino alla data del 16 giugno 2020. L'Autorita' di notifica inoltra alla Commissione europea, entro il 16 giugno 2020, la notifica degli organismi che ne abbiano fatto richiesta entro il 31 dicembre 2019. In virtu' degli oneri tariffari assolti, le suddette notifiche effettuate ai sensi della direttiva (UE) 2016/797 hanno la medesima scadenza dei riconoscimenti posseduti al momento dell'entrata in vigore del presente decreto. 2. Gli organismi riconosciuti in Italia dall'ANSF o dall'ANSFISA, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, per lo svolgimento delle sole attivita' riconducibili agli organismi designati di cui all'articolo 15, comma 8, fanno domanda di designazione ai sensi del presente decreto entro il 31 dicembre 2019. Tali organismi continuano ad operare in virtu' dei riconoscimenti rilasciati ed alle condizioni per le quali sono stati rilasciati, fino alla data di comunicazione alla Commissione europea di cui all'articolo 15, comma 8. In virtu' degli oneri tariffari assolti, le suddette designazioni hanno la medesima scadenza dei riconoscimenti posseduti al momento dell'entrata in vigore del presente decreto. 3. Le attivita' di verifica necessarie per il passaggio all'accreditamento per gli organismi di cui ai commi 1 e 2 sono svolte dall'Ente Unico nazionale di accreditamento italiano. I relativi oneri sono a carico degli organismi. 4. Le convenzioni di cui all'articolo 28, comma 1, disciplinano, laddove necessario, le modalita' operative per gestire le attivita' di notifica, designazione e verifica di cui ai commi 1, 2 e 3.