Art. 47 
 
 
Regime transitorio per gli organismi di valutazione della conformita' 
 
  1. Gli organismi di valutazione della  conformita'  riconosciuti  e
notificati prima della data di entrata in vigore del presente decreto
continuano ad operare ai sensi della direttiva 2008/57/CE  in  virtu'
dei riconoscimenti rilasciati e alle condizioni  per  le  quali  sono
state rilasciate le relative notifiche, fino alla data del 16  giugno
2020. L'Autorita' di notifica inoltra alla Commissione europea, entro
il 16 giugno 2020, la notifica degli organismi che ne  abbiano  fatto
richiesta entro il 31 dicembre 2019. In virtu' degli oneri  tariffari
assolti, le suddette notifiche effettuate ai  sensi  della  direttiva
(UE) 2016/797 hanno la medesima scadenza dei riconoscimenti posseduti
al momento dell'entrata in vigore del presente decreto. 
  2. Gli organismi riconosciuti in Italia dall'ANSF  o  dall'ANSFISA,
prima della data di entrata in vigore del presente  decreto,  per  lo
svolgimento  delle  sole  attivita'  riconducibili   agli   organismi
designati  di  cui  all'articolo  15,  comma  8,  fanno  domanda   di
designazione ai sensi del presente decreto entro il 31 dicembre 2019.
Tali organismi continuano ad operare  in  virtu'  dei  riconoscimenti
rilasciati ed alle condizioni per le  quali  sono  stati  rilasciati,
fino alla data di  comunicazione  alla  Commissione  europea  di  cui
all'articolo 15, comma 8. In virtu' degli oneri tariffari assolti, le
suddette designazioni hanno la medesima scadenza  dei  riconoscimenti
posseduti al momento dell'entrata in vigore del presente decreto. 
  3.  Le  attivita'  di  verifica   necessarie   per   il   passaggio
all'accreditamento per gli organismi di cui  ai  commi  1  e  2  sono
svolte  dall'Ente  Unico  nazionale  di  accreditamento  italiano.  I
relativi oneri sono a carico degli organismi. 
  4. Le convenzioni di cui all'articolo 28,  comma  1,  disciplinano,
laddove necessario, le modalita' operative per gestire  le  attivita'
di notifica, designazione e verifica di cui ai commi 1, 2 e 3.