Art. 48 
 
 
                  Disposizioni transitorie e finali 
 
  1. Gli allegati IV, V, VII  e  IX  della  direttiva  2008/57/CE  si
applicano fino alla data di applicazione dei corrispondenti  atti  di
esecuzione di  cui  all'articolo  7,  paragrafo  5,  all'articolo  9,
paragrafo 4,  all'articolo  14,  paragrafo  10,  e  all'articolo  15,
paragrafo 9, della direttiva (UE) 2016/797. 
  2. La  direttiva  2008/57/CE  continua  ad  applicarsi  per  quanto
concerne progetti ERTMS a terra che devono essere messi  in  servizio
entro il 16 giugno 2019. 
  3. I progetti che hanno completato la fase di  gara  o  di  appalto
anteriormente  al   16   giugno   2019   non   sono   soggetti   alla
preautorizzazione dell'ERA di cui all'articolo 19. 
  4. Fino al 16 giugno 2031 le opzioni incluse nei contratti  firmati
prima del 15 giugno 2016 non  sono  soggette  alla  preautorizzazione
dell'ERA di cui all'articolo 19, anche se sono esercitate dopo il  15
giugno 2016. 
  5. Prima di autorizzare la messa  in  servizio  di  apparecchiature
ERTMS a terra non soggette alla  preautorizzazione  dell'ERA  di  cui
all'articolo 19, l'ANSFISA coopera con l'ERA  per  garantire  che  le
soluzioni tecniche siano pienamente interoperabili,  conformemente  a
quanto disposto dall'articolo 30, paragrafo  3,  e  all'articolo  31,
paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/796. 
  6. Gli allegati al presente decreto sono  aggiornati  e  modificati
con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. 
 
          Note all'art. 48: 
 
              -  Per  i   riferimenti   normativi   della   direttiva
          2008/57/CE si veda nelle note all'art. 47. 
              - Per i  riferimenti  normativi  della  direttiva  (UE)
          2016/797 si veda nelle note alle premesse. 
              - Per i  riferimenti  normativi  del  regolamento  (UE)
          2016/796 si veda nelle note alle premesse.