Art. 48 Disposizioni transitorie e finali 1. Gli allegati IV, V, VII e IX della direttiva 2008/57/CE si applicano fino alla data di applicazione dei corrispondenti atti di esecuzione di cui all'articolo 7, paragrafo 5, all'articolo 9, paragrafo 4, all'articolo 14, paragrafo 10, e all'articolo 15, paragrafo 9, della direttiva (UE) 2016/797. 2. La direttiva 2008/57/CE continua ad applicarsi per quanto concerne progetti ERTMS a terra che devono essere messi in servizio entro il 16 giugno 2019. 3. I progetti che hanno completato la fase di gara o di appalto anteriormente al 16 giugno 2019 non sono soggetti alla preautorizzazione dell'ERA di cui all'articolo 19. 4. Fino al 16 giugno 2031 le opzioni incluse nei contratti firmati prima del 15 giugno 2016 non sono soggette alla preautorizzazione dell'ERA di cui all'articolo 19, anche se sono esercitate dopo il 15 giugno 2016. 5. Prima di autorizzare la messa in servizio di apparecchiature ERTMS a terra non soggette alla preautorizzazione dell'ERA di cui all'articolo 19, l'ANSFISA coopera con l'ERA per garantire che le soluzioni tecniche siano pienamente interoperabili, conformemente a quanto disposto dall'articolo 30, paragrafo 3, e all'articolo 31, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/796. 6. Gli allegati al presente decreto sono aggiornati e modificati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
Note all'art. 48: - Per i riferimenti normativi della direttiva 2008/57/CE si veda nelle note all'art. 47. - Per i riferimenti normativi della direttiva (UE) 2016/797 si veda nelle note alle premesse. - Per i riferimenti normativi del regolamento (UE) 2016/796 si veda nelle note alle premesse.