Art. 49 Abrogazioni 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati: a) il decreto legislativo 8 ottobre 2010, n. 191, di attuazione della direttiva 2008/57/CE e 2009/131/CE relativa all'interoperabilita' del sistema ferroviario comunitario; b) il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 22 luglio 2011, di recepimento della direttiva 2011/18/UE, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 211 del 10 settembre 2011; c) il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 5 settembre 2013, di recepimento della direttiva 2013/09/UE, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 241 del 14 ottobre 2013; d) il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 dicembre 2014, di recepimento della direttiva 2014/38/UE, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 11 del 15 gennaio 2015; e) il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 26 giugno 2015, di recepimento della direttiva 2014/106/UE pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 178 del 3 agosto 2015; f) il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 21 dicembre 2012, di determinazione delle tariffe relative all'interoperabilita' del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale e ad alta velocita', pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 56 del 7 marzo 2013. 2. Continuano ad applicarsi le norme tecniche adottate in attuazione dei decreti di cui al comma 1 e restano efficaci, fino alla loro scadenza, tutti i negozi giuridici attivi e passivi posti in essere sia dall'ANSF sia dall'ANSFISA prima della data di entrata in vigore del presente decreto. 3. Le linee guida per il riconoscimento, il rinnovo e la vigilanza degli organismi che intendono effettuare la valutazione di conformita' e idoneita' all'impiego dei componenti di interoperabilita' ed istruire la procedura di verifica dei sottosistemi di interoperabilita' emanate, ai sensi del decreto legislativo 8 ottobre 2010, n. 191, dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono sostituite dalla procedura descritta all'Allegato V, punto 1, dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 4. L'ANSFISA adotta tutte le misure necessarie al fine di modificare le linee guida gia' emanate per renderle coerenti con le previsioni recate dal presente decreto.
Note all'art. 49: - Per i riferimenti normativi del decreto legislativo 8 ottobre 2010, n. 191 si veda nelle note alle premesse.