Art. 49 
 
 
                             Abrogazioni 
 
  1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto
sono abrogati: 
    a) il decreto legislativo 8 ottobre 2010, n. 191,  di  attuazione
della     direttiva     2008/57/CE     e     2009/131/CE     relativa
all'interoperabilita' del sistema ferroviario comunitario; 
    b) il decreto del Ministro delle infrastrutture e  dei  trasporti
22 luglio 2011, di recepimento della direttiva 2011/18/UE, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 211 del 10 settembre 2011; 
    c) il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 5
settembre 2013, di recepimento della direttiva 2013/09/UE, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 241 del 14 ottobre 2013; 
    d) il decreto del Ministro delle infrastrutture e  dei  trasporti
29  dicembre  2014,  di  recepimento  della   direttiva   2014/38/UE,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 11 del 15 gennaio 2015; 
    e) il decreto del Ministro delle infrastrutture e  dei  trasporti
26 giugno 2015, di recepimento della direttiva 2014/106/UE pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 178 del 3 agosto 2015; 
    f) il decreto del Ministro delle infrastrutture e  dei  trasporti
21  dicembre  2012,  di   determinazione   delle   tariffe   relative
all'interoperabilita'   del    sistema    ferroviario    transeuropeo
convenzionale  e  ad  alta  velocita',  pubblicato   nella   Gazzetta
Ufficiale n. 56 del 7 marzo 2013. 
  2.  Continuano  ad  applicarsi  le  norme  tecniche   adottate   in
attuazione dei decreti di cui al comma 1  e  restano  efficaci,  fino
alla loro scadenza, tutti i negozi giuridici attivi e  passivi  posti
in essere sia dall'ANSF sia dall'ANSFISA prima della data di  entrata
in vigore del presente decreto. 
  3. Le linee guida per il riconoscimento, il rinnovo e la  vigilanza
degli  organismi  che  intendono   effettuare   la   valutazione   di
conformita'   e   idoneita'    all'impiego    dei    componenti    di
interoperabilita'  ed  istruire  la   procedura   di   verifica   dei
sottosistemi di  interoperabilita'  emanate,  ai  sensi  del  decreto
legislativo  8  ottobre   2010,   n.   191,   dal   Ministero   delle
infrastrutture  e  dei  trasporti  sono  sostituite  dalla  procedura
descritta all'Allegato V, punto 1, dalla data di  entrata  in  vigore
del presente decreto. 
  4.  L'ANSFISA  adotta  tutte  le  misure  necessarie  al  fine   di
modificare le linee guida gia' emanate per renderle coerenti  con  le
previsioni recate dal presente decreto. 
 
          Note all'art. 49: 
 
              - Per i riferimenti normativi del decreto legislativo 8
          ottobre 2010, n. 191 si veda nelle note alle premesse.