Art. 18 Modifica dell'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione 1. All'articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n. 227, e' aggiunto in fine il seguente periodo: «Per le specifiche esigenze di consulenza studio e ricerca degli uffici di diretta collaborazione, di cui al presente articolo, e' assegnato un posto di funzione di livello dirigenziale generale, alle dirette dipendenze del Capo di Gabinetto».
Note all'art. 18: - Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 227 del 2003, come modificato dal presente decreto: «Art. 3 (Funzioni degli uffici di diretta collaborazione). - 1. L'ufficio di Gabinetto coadiuva il Capo di Gabinetto. Tale ufficio, di livello dirigenziale generale, puo' essere articolato, con decreto del Ministro, da adottare su proposta del Capo di Gabinetto, in distinte aree organizzative. Possono essere nominati dal Ministro, su proposta del Capo di Gabinetto, uno o piu' vice capi di Gabinetto, di cui almeno uno scelto tra i dirigenti preposti a uffici di livello dirigenziale generale dell'amministrazione finanziaria, ovvero tra ufficiali del Corpo della Guardia di finanza. Puo' essere, altresi', nominato dal Ministro, d'intesa con il Ministro degli affari esteri, un Consigliere diplomatico scelto fra i funzionari della carriera diplomatica. Possono essere, altresi', nominati dal Ministro non piu' di otto Consiglieri scelti fra persone dotate di elevata professionalita' nelle materie di competenza del Ministero ed un Aiutante di campo, scelto tra gli ufficiali del Corpo della guardia di finanza. Per le specifiche esigenze di consulenza studio e ricerca degli uffici di diretta collaborazione, di cui al presente articolo, e' assegnato un posto di funzione di livello dirigenziale generale, alle dirette dipendenze del Capo di Gabinetto. (Omissis).».