Art. 119 
 
Incentivi per l'efficienza energetica, sisma  bonus,  fotovoltaico  e
             colonnine di ricarica di veicoli elettrici 
 
  1. La detrazione di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4  giugno
2013, n. 63, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  3  agosto
2013, n. 90, si applica nella misura del 110 per cento per  le  spese
documentate e rimaste a carico del  contribuente,  sostenute  dal  1°
luglio 2020 fino al 31 dicembre 2021, da  ripartire  tra  gli  aventi
diritto in cinque quote annuali di pari importo, nei seguenti casi: 
  a)  interventi  di  isolamento  termico  delle   superfici   opache
verticali,  orizzontali  e  inclinate  che  interessano   l'involucro
dell'edificio con  un'incidenza  superiore  al  25  per  cento  della
superficie disperdente lorda dell'edificio o dell'unita'  immobiliare
situata all'interno di edifici plurifamiliari che sia  funzionalmente
indipendente e disponga di uno o piu' accessi autonomi  dall'esterno.
La detrazione di  cui  alla  presente  lettera  e'  calcolata  su  un
ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 50.000 per gli
edifici unifamiliari o per le unita' immobiliari situate  all'interno
di edifici plurifamiliari che  siano  funzionalmente  indipendenti  e
dispongano di uno o piu' accessi autonomi dall'esterno; a euro 40.000
moltiplicati per il numero delle unita'  immobiliari  che  compongono
l'edificio per gli edifici composti da due a otto unita' immobiliari;
a euro 30.000 moltiplicati per il numero delle unita' immobiliari che
compongono l'edificio per gli edifici composti da piu' di otto unita'
immobiliari. I materiali  isolanti  utilizzati  devono  rispettare  i
criteri  ambientali  minimi  di   cui   al   decreto   del   Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e  del  mare  11  ottobre
2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 259 del 6 novembre 2017; 
  b) interventi sulle parti comuni degli edifici per la  sostituzione
degli impianti di climatizzazione invernale  esistenti  con  impianti
centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la  fornitura
di acqua calda sanitaria, a condensazione, con efficienza almeno pari
alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato  (UE)  n.
811/2013 della Commissione, del 18 febbraio 2013, a pompa di  calore,
ivi  compresi  gli  impianti  ibridi  o  geotermici,  anche  abbinati
all'installazione di impianti  fotovoltaici  di  cui  al  comma  5  e
relativi sistemi di accumulo di cui al comma 6, ovvero  con  impianti
di microcogenerazione o a collettori solari, nonche',  esclusivamente
per i comuni montani  non  interessati  dalle  procedure  europee  di
infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014  o  n.  2015/2043  del  28
maggio 2015 per l'inottemperanza dell'Italia agli  obblighi  previsti
dalla direttiva 2008/50/CE, l'allaccio a sistemi di teleriscaldamento
efficiente, definiti ai sensi dell'articolo 2, comma  2,lettera  tt),
del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102. La detrazione  di  cui
alla presente lettera e' calcolata su un ammontare complessivo  delle
spese non superiore a euro 20.000 moltiplicati per  il  numero  delle
unita' immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti
fino a otto unita' immobiliari ovvero a euro 15.000 moltiplicati  per
il numero delle unita' immobiliari che compongono l'edificio per  gli
edifici  composti  da  piu'  di  otto  unita'   immobiliari   ed   e'
riconosciuta anche per le spese  relative  allo  smaltimento  e  alla
bonifica dell'impianto sostituito; 
  c) interventi sugli edifici unifamiliari o sulle unita' immobiliari
situate   all'interno   di   edifici   plurifamiliari    che    siano
funzionalmente indipendenti  e  dispongano  di  uno  o  piu'  accessi
autonomi  dall'esterno  per  la  sostituzione   degli   impianti   di
climatizzazione   invernale   esistenti   con   impianti    per    il
riscaldamento, il  raffrescamento  o  la  fornitura  di  acqua  calda
sanitaria, a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe  A
di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013  della
Commissione, del 18 febbraio 2013, a pompa di  calore,  ivi  compresi
gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all'installazione di
impianti fotovoltaici di  cui  al  comma  5  e  relativi  sistemi  di
accumulo   di   cui   al   comma   6,   ovvero   con   impianti    di
microcogenerazione, a collettori solari o, esclusivamente per le aree
non metanizzate nei comuni non interessati dalle procedure europee di
infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014  o  n.  2015/2043  del  28
maggio 2015 per l'inottemperanza dell'Italia agli  obblighi  previsti
dalla direttiva 2008/50/CE, con caldaie a biomassa aventi prestazioni
emissive con  i  valori  previsti  almeno  per  la  classe  5  stelle
individuata ai sensi del regolamento di cui al decreto  del  Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e  del  mare  7  novembre
2017, n. 186,  nonche',  esclusivamente  per  i  comuni  montani  non
interessati dalle procedure europee di infrazione n. 2014/2147 del 10
luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio  2015  per  l'inottemperanza
dell'Italia  agli  obblighi  previsti  dalla  direttiva   2008/50/CE,
l'allaccio a sistemi di  teleriscaldamento  efficiente,  definiti  ai
sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera tt), del decreto  legislativo
4 luglio 2014, n. 102. La detrazione di cui alla presente lettera  e'
calcolata su un ammontare complessivo delle  spese  non  superiore  a
euro 30.000 ed e' riconosciuta  anche  per  le  spese  relative  allo
smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito. 
  2. L'aliquota prevista al comma 1, alinea, del presente articolo si
applica anche a tutti gli altri interventi di  efficienza  energetica
di cui all'articolo 14  del  decreto-legge  4  giugno  2013,  n.  63,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90,  nei
limiti  di  spesa  previsti,per  ciascun  intervento  di   efficienza
energetica,  dalla  legislazione  vigente,a  condizione   che   siano
eseguiti congiuntamente ad almeno uno  degli  interventi  di  cui  al
citato comma 1. Qualora l'edificio sia sottoposto ad almeno  uno  dei
vincoli previsti dal codice dei beni culturali e  del  paesaggio,  di
cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, o  gli  interventi
di cui al citato  comma  1  siano  vietati  da  regolamenti  edilizi,
urbanistici e ambientali,  la  detrazione  si  applica  a  tutti  gli
interventi  di  cui  al  presente  comma,  anche  se   non   eseguiti
congiuntamente ad almeno uno degli  interventi  di  cui  al  medesimo
comma 1, fermi restando i requisiti di cui al comma 3. 
  3. Ai fini dell'accesso alla detrazione, gli interventi di  cui  ai
commi 1 e 2 del  presente  articolo  devono  rispettare  i  requisiti
minimi previsti dai decreti di cui al comma  3-ter  dell'articolo  14
del  decreto-legge  4   giugno   2013,   n.   63,   convertito,   con
modificazioni, dalla  legge  3  agosto  2013,  n.  90,  e,  nel  loro
complesso, devono assicurare, anche congiuntamente agli interventi di
cui ai commi 5 e 6 del presente articolo, il miglioramento di  almeno
due classi  energetiche  dell'edificio  o  delle  unita'  immobiliari
situate  all'interno  di  edifici  plurifamiliari  le   quali   siano
funzionalmente indipendenti  e  dispongano  di  uno  o  piu'  accessi
autonomi  dall'esterno,  ovvero,  se  cio'  non  sia  possibile,   il
conseguimento  della  classe  energetica  piu'  alta,  da  dimostrare
mediante l'attestato  di  prestazione  energetica  (A.P.E.),  di  cui
all'articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192,  prima
e dopo l'intervento, rilasciato da un tecnico abilitato  nella  forma
della dichiarazione asseverata. Nel rispetto dei  suddetti  requisiti
minimi, sono ammessi all'agevolazione, nei limiti stabiliti  per  gli
interventi di cui ai citati commi 1 e  2,  anche  gli  interventi  di
demolizione e ricostruzione di cui all'articolo 3, comma  1,  lettera
d), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6
giugno 2001, n. 380. 
  3-bis. Per gli interventi effettuati dai soggetti di cui  al  comma
9, lettera c), le disposizioni dei commi da 1 a 3 si applicano  anche
alle  spese,  documentate  e  rimaste  a  carico  del   contribuente,
sostenute dal 1°gennaio 2022 al 30 giugno 2022. 
  4. Per gli  interventi  di  cui  ai  commi  da  1-bis  a  1-septies
dell'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90,l'aliquota  delle
detrazioni spettanti e'  elevata  al  110  per  cento  per  le  spese
sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021. Per gli  interventi
di cui al primo periodo,  in  caso  di  cessione  del  corrispondente
credito ad un'impresa di assicurazione e di contestuale  stipulazione
di una  polizza  che  copre  il  rischio  di  eventi  calamitosi,  la
detrazione prevista nell'articolo 15, comma 1,  lettera  f-bis),  del
testo unico  delle  imposte  sui  redditi,  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,  spetta  nella
misura del 90 per cento. Le disposizioni  del  primo  e  del  secondo
periodo non si applicano agli edifici ubicati nella zona sismica 4 di
cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri  n.  3274
del 20 marzo 2003, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 105 dell'8 maggio 2003. 
  4-bis.La detrazione spettante ai sensi del  comma  4  del  presente
articolo e' riconosciuta anche per la  realizzazione  di  sistemi  di
monitoraggio strutturale continuo a fini  antisismici,  a  condizione
che sia eseguita congiuntamente a uno  degli  interventi  di  cui  ai
commi da 1-bis a  1-septies  dell'articolo  16  del  decreto-legge  4
giugno 2013, n. 63, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  3
agosto 2013, n. 90, nel rispetto dei limiti di spesa  previsti  dalla
legislazione vigente per i medesimi interventi. 
  5. Per l'installazione di  impianti  solari  fotovoltaici  connessi
alla rete elettrica su edifici ai sensi  dell'articolo  1,  comma  1,
lettere a), b), c)  e  d),del  regolamento  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, la detrazione  di
cui all'articolo 16-bis, comma 1, del testo unico di cui  al  decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, spetta, per
le spese sostenute dal 1° luglio 2020  al  31  dicembre  2021,  nella
misura del 110 per cento, fino  ad  un  ammontare  complessivo  delle
stesse spese non superiore a euro 48.000 e  comunque  nel  limite  di
spesa di euro 2.400 per ogni kW  di  potenza  nominale  dell'impianto
solare fotovoltaico, da ripartire tra gli aventi  diritto  in  cinque
quote annuali  di  pari  importo,  sempreche'  l'installazione  degli
impianti sia eseguita congiuntamente ad uno degli interventi  di  cui
ai commi 1 o 4 del presente articolo. In caso di  interventi  di  cui
all'articolo 3, comma 1, lettere d), e) e f), del testo unico di  cui
al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380,  il
predetto limite di spesa e' ridotto ad euro  1.600  per  ogni  kW  di
potenza nominale. 
  6. La detrazione di cui  al  comma  5  e'  riconosciuta  anche  per
l'installazione contestuale  o  successiva  di  sistemi  di  accumulo
integrati  negli  impianti  solari  fotovoltaici  agevolati  con   la
detrazione di cui al medesimo comma 5, alle stesse condizioni,  negli
stessi limiti di importo  e  ammontare  complessivo  e  comunque  nel
limite di spesa di euro 1.000 per ogni kWh di capacita'  di  accumulo
del sistema di accumulo. 
  7. La detrazione di cui ai commi 5 e 6  del  presente  articolo  e'
subordinata  alla  cessione  in  favore  del  Gestore   dei   servizi
energetici (GSE),con le modalita' di cui all'articolo  13,  comma  3,
del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n.  387,  dell'energia  non
autoconsumata insito ovvero non condivisa per l'autoconsumo, ai sensi
dell'articolo 42- bis del decreto-legge 30  dicembre  2019,  n.  162,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8,  e
non e' cumulabile con altri  incentivi  pubblici  o  altre  forme  di
agevolazione di qualsiasi natura previste  dalla  normativa  europea,
nazionale e regionale, compresi i fondi di garanzia e di rotazione di
cui all'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 3  marzo  2011,
n. 28, e gli incentivi per lo scambio sul posto di  cui  all'articolo
25-bis del decreto-legge 24  giugno  2014,  n.  91,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116. Con il decreto  di
cui al comma 9 del citato articolo 42-bis del  decreto-legge  n.  162
del 2019, il Ministro dello sviluppo economico individua i  limiti  e
le modalita' relativi all'utilizzo e alla valorizzazione dell'energia
condivisa prodotta da impianti  incentivati  ai  sensi  del  presente
comma. 
  8. Per l'installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli
elettrici negli edifici, la detrazione di cui all'articolo 16-ter del
decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e' riconosciuta  nella  misura  del
110 per cento, da ripartire tra gli aventi diritto  in  cinque  quote
annuali di pari  importo,  sempreche'  l'installazione  sia  eseguita
congiuntamente ad uno degli interventi di cui al comma 1 del presente
articolo. 
  9. Le disposizioni contenute nei commi da 1 a 8 si  applicano  agli
interventi effettuati: 
  a) dai condomini; 
  b) dalle persone fisiche, al di fuori dell'esercizio  di  attivita'
di impresa, arti e professioni, su unita' immobiliari,  salvo  quanto
previsto al comma 10; 
  c) dagli Istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati
nonche' dagli enti aventi le stesse finalita'  sociali  dei  predetti
Istituti,  istituiti  nella  forma  di  societa'  che  rispondono  ai
requisiti  della  legislazione  europea  in  materia  di  «in   house
providing» per interventi realizzati su immobili, di loro  proprieta'
ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale
pubblica; 
  d) dalle cooperative  di  abitazione  a  proprieta'  indivisa,  per
interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e  assegnati
in godimento ai propri soci. 
  d-bis) dalle organizzazioni non lucrative di  utilita'  sociale  di
cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n.  460,
dalle organizzazioni di volontariato iscritte  nei  registri  di  cui
all'articolo  6  della  legge  11  agosto  1991,  n.  266,  e   dalle
associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale  e
nei registri regionali e delle  province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano previsti dall'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383; 
  e) dalle associazioni e societa' sportive dilettantistiche iscritte
nel registro istituito ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera c),
del decreto legislativo 23 luglio  1999,  n.  242,  limitatamente  ai
lavori destinati ai soli immobili  o  parti  di  immobili  adibiti  a
spogliatoi. 
  10. I soggetti di cui al comma 9, lettera b),  possono  beneficiare
delle detrazioni di cui  ai  commi  da  1  a  3  per  gli  interventi
realizzati sul  numero  massimo  di  due  unita'  immobiliari,  fermo
restando  il  riconoscimento  delle  detrazioni  per  gli  interventi
effettuati sulle parti comuni dell'edificio. 
  11. Ai fini dell'opzione per la cessione o per  lo  sconto  di  cui
all'articolo 121, il contribuente richiede il  visto  di  conformita'
dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza  dei
presupposti che danno  diritto  alla  detrazione  d'imposta  per  gli
interventi di cui al presente articolo. Il visto  di  conformita'  e'
rilasciato ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241, dai soggetti indicati alle lettere a) e b) del comma  3
dell'articolo 3 del regolamento di  cui  al  decreto  del  Presidente
della  Repubblica  22  luglio  1998,  n.  322,  e  dai   responsabili
dell'assistenza fiscale dei centri costituiti  dai  soggetti  di  cui
all'articolo 32 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997. 
  12. I dati relativi all'opzione sono comunicati  esclusivamente  in
via telematica, anche avvalendosi  dei  soggetti  che  rilasciano  il
visto di conformita' di cui al comma 11, secondo quanto disposto  con
provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, che definisce
anche le modalita' attuative del presente articolo, da adottare entro
trenta giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto. 
  13. Ai fini della detrazione del 110 per cento di cui  al  presente
articolo e dell'opzione per la  cessione  o  per  lo  sconto  di  cui
all'articolo121: 
  a) per gli interventi di cui  ai  commi  1,  2  e  3  del  presente
articolo, i tecnici abilitati asseverano il  rispetto  dei  requisiti
previsti dai decreti di cui  al  comma  3-ter  dell'articolo  14  del
decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 3 agosto 2013, n.  90,  e  la  corrispondente  congruita'
delle spese sostenute in relazione  agli  interventi  agevolati.  Una
copia  dell'asseverazione  e'  trasmessa,  esclusivamente   per   via
telematica, all'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie,  l'energia
e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA). Con decreto del  Ministro
dello sviluppo economico, da emanare entro trenta giorni  dalla  data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
sono  stabilite  le  modalita'   di   trasmissione   della   suddetta
asseverazione e le relative modalita' attuative; 
  b) per gli interventi di cui al comma 4, l'efficacia  degli  stessi
al fine  della  riduzione  del  rischio  sismico  e'  asseverata  dai
professionisti  incaricati  della  progettazione  strutturale,  della
direzione dei lavori delle strutture e del collaudo statico,  secondo
le rispettive competenze professionali, iscritti  agli  ordini  o  ai
collegi professionali di appartenenza, in base alle disposizioni  del
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n.  58  del
28 febbraio 2017. I professionisti incaricati attestano  altresi'  la
corrispondente congruita' delle spese  sostenute  in  relazione  agli
interventi agevolati.Il soggetto che rilascia il visto di conformita'
di cui al comma 11 verifica la presenza delle asseverazioni  e  delle
attestazioni rilasciate dai professionisti incaricati. 
  13-bis. L'asseverazione di cui al comma 13,  lettere  a)  e  b),del
presente articolo e' rilasciata al termine  dei  lavori  o  per  ogni
stato di avanzamento dei lavori sulla base  delle  condizioni  e  nei
limiti  di  cui  all'articolo  121.  L'asseverazione  rilasciata  dal
tecnico abilitato attesta i requisiti tecnici sulla base del progetto
e  dell'effettiva  realizzazione.Ai  fini  dell'asseverazione   della
congruita' delle spese si fa riferimento ai prezzari individuati  dal
decreto di cui al comma 13, lettera a).Nelle more  dell'adozione  del
predetto decreto, la congruita' delle spese  e'  determinata  facendo
riferimento  ai  prezzi  riportati  nei  prezzari  predisposti  dalle
regioni e dalle province autonome, ai listini ufficiali o ai  listini
delle  locali  camere  di   commercio,   industria,   artigianato   e
agricoltura ovvero, in difetto, ai prezzi correnti di mercato in base
al luogo di effettuazione degli interventi. 
  14. Ferma restando l'applicazione  delle  sanzioni  penali  ove  il
fatto costituisca reato, ai soggetti che  rilasciano  attestazioni  e
asseverazioni  infedeli  si  applica   la   sanzione   amministrativa
pecuniaria da euro 2.000 a euro 15.000 per  ciascuna  attestazione  o
asseverazione infedele resa. I  soggetti  di  cui  al  primo  periodo
stipulano una polizza di assicurazione della responsabilita'  civile,
con massimale adeguato al numero delle attestazioni  o  asseverazioni
rilasciate e agli importi degli  interventi  oggetto  delle  predette
attestazioni o asseverazioni e, comunque,  non  inferiore  a  500.000
euro, al fine di garantire ai propri  clienti  e  al  bilancio  dello
Stato   il   risarcimento   dei   danni    eventualmente    provocati
dall'attivita' prestata. La  non  veridicita'  delle  attestazioni  o
asseverazioni comporta la decadenza dal beneficio.  Si  applicano  le
disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.  L'organo  addetto
al controllo sull'osservanza della  presente  disposizione  ai  sensi
dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e' individuato
nel Ministero dello sviluppo economico. 
  15. Rientrano tra le spese detraibili per gli interventi di cui  al
presente articolo quelle sostenute per il rilascio delle attestazioni
e delle asseverazioni di  cui  ai  commi  3  e  13  e  del  visto  di
conformita' di cui al comma 11. 
  15-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle
unita' immobiliari appartenenti alle categorie catastali A/1,  A/8  e
A/9. 
  16. Al fine di semplificare l'attuazione delle norme in materia  di
interventi di efficienza energetica e di coordinare le stesse con  le
disposizioni dei commi da 1 a 3 del presente  articolo,  all'articolo
14  del  decreto-legge  4  giugno  2013,  n.  63,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90,  sono  apportate  le
seguenti modificazioni, con efficacia dal 1° gennaio 2020: 
  a) il secondo, il terzo e  il  quarto  periodo  del  comma  1  sono
soppressi; 
  b) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
  «2.1. La detrazione di cui ai commi 1 e 2  e'  ridotta  al  50  per
cento per le spese, sostenute dal  1°  gennaio  2018,  relative  agli
interventi di acquisto e posa in opera  di  finestre  comprensive  di
infissi, di schermature solari  e  di  sostituzione  di  impianti  di
climatizzazione  invernale  con  impianti   dotati   di   caldaie   a
condensazione con efficienza almeno pari alla classe  A  di  prodotto
prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione,
del 18 febbraio  2013.  Sono  esclusi  dalla  detrazione  di  cui  al
presente articolo gli  interventi  di  sostituzione  di  impianti  di
climatizzazione  invernale  con  impianti   dotati   di   caldaie   a
condensazione con efficienza inferiore alla classe di cui al  periodo
precedente. La detrazione si applica nella misura del  65  per  cento
per gli interventi di sostituzione  di  impianti  di  climatizzazione
invernale  con  impianti  dotati  di  caldaie  a  condensazione,   di
efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal  citato
regolamento delegato (UE) n. 811/2013, e contestuale installazione di
sistemi di termoregolazione evoluti, appartenenti alle classi  V,  VI
oppure VIII della comunicazione 2014/C 207/02  della  Commissione,  o
con impianti dotati di apparecchi  ibridi,  costituiti  da  pompa  di
calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in  fabbrica
ed  espressamente  concepiti  dal  fabbricante  per   funzionare   in
abbinamento tra loro, o per le spese sostenute per  l'acquisto  e  la
posa in opera di generatori d'aria calda a condensazione». 
  16-bis. L'esercizio di impianti fino a 200 kW da parte di comunita'
energetiche rinnovabili costituite in forma di enti non commerciali o
da parte di condomini  che  aderiscono  alle  configurazioni  di  cui
all'articolo 42-bis del  decreto-legge  30  dicembre  2019,  n.  162,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio  2020,  n.  8,
non costituisce svolgimento di  attivita'  commerciale  abituale.  La
detrazione prevista dall'articolo 16-bis, comma 1,  lettera  h),  del
testo unico di cui al decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22
dicembre 1986, n. 917, per gli impianti a fonte  rinnovabile  gestiti
da soggetti che aderiscono  alle  configurazioni  di  cui  al  citato
articolo 42-bis del decreto-legge n. 162 del  2019  si  applica  fino
alla soglia di 200 kW e per un ammontare  complessivo  di  spesa  non
superiore a euro 96.000. 
  16-ter. Le disposizioni del comma 5 si applicano  all'installazione
degli impianti di cui al comma 16-bis. L'aliquota di cui al  medesimo
comma 5 si applica alla quota di spesa  corrispondente  alla  potenza
massima di 20 kW e per la quota di spesa corrispondente alla  potenza
eccedente 20 kW spetta la detrazione stabilita dall'articolo  16-bis,
comma 1, lettera h), del testo unico di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,  nel  limite  massimo  di
spesa complessivo di euro 96.000 riferito all'intero impianto. 
  16-quater.  Agli  oneri  derivanti  dall'attuazione  del   presente
articolo,valutati in 63,6 milioni di euro per l'anno 2020, in 1.294,3
milioni di euro per l'anno 2021,  in  3.309,1  milioni  di  euro  per
l'anno 2022, in 2.935 milioni di euro per  l'anno  2023,  in  2.755,6
milioni di euro per l'anno 2024,  in  2.752,8  milioni  di  euro  per
l'anno 2025, in 1.357,4 milioni  di  euro  per  l'anno  2026,in  27,6
milioni di euro per l'anno 2027, in 11,9 milioni di euro  per  l'anno
2031 e in 48,6 milioni di euro per l'anno 2032, si provvede ai  sensi
dell'articolo 265.