Art. 120 
 
    Credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro 
 
  1. Al fine di sostenere ed incentivare l'adozione di misure  legate
alla necessita' di adeguare i processi produttivi e gli  ambienti  di
lavoro, ai soggetti esercenti attivita' d'impresa, arte o professione
in  luoghi  aperti  al  pubblico  indicati  nell'allegato   2,   alle
associazioni, alle fondazioni e agli altri enti privati, compresi gli
enti del Terzo settore,  e'  riconosciuto  un  credito  d'imposta  in
misura pari al 60 per cento delle spese sostenute nel  2020,  per  un
massimo di 80.000 euro, in relazione agli  interventi  necessari  per
far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di  contenimento
contro la diffusione del virus COVID-19, ivi compresi quelli  edilizi
necessari  per  il  rifacimento  di  spogliatoi  e  mense,   per   la
realizzazione  di  spazi  medici,  ingressi  e  spazi   comuni,   per
l'acquisto  di  arredi  di  sicurezza,  nonche'  in  relazione   agli
investimenti in attivita' innovative, ivi compresi  quelli  necessari
ad  investimenti  di  carattere  innovativo  quali  lo   sviluppo   o
l'acquisto di strumenti  e  tecnologie  necessarie  allo  svolgimento
dell'attivita' lavorativa e per l'acquisto di apparecchiature per  il
controllo della temperatura dei dipendenti e degli utenti. 
  2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 e' cumulabile  con  altre
agevolazioni per le medesime spese, comunque  nel  limite  dei  costi
sostenuti  ed  e'  utilizzabile  nell'anno  2021  esclusivamente   in
compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del  decreto  legislativo  9
luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1,
comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo
34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. 
  3. Con uno o piu' decreti del Ministro dello sviluppo economico, di
concerto con il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  possono
essere individuati le ulteriori spese ammissibili o  soggetti  aventi
diritto oltre quelli indicati al comma 1, nel rispetto del limite  di
spesa di cui al comma 6. 
  4. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle  entrate,  da
emanare entro 30 giorni dalla data di pubblicazione  della  legge  di
conversione del presente decreto-legge, sono stabilite  le  modalita'
per il monitoraggio degli utilizzi del credito d'imposta, ai fini  di
quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge  31  dicembre
2009, n. 196. 
  5. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel  rispetto
dei limiti e delle  condizioni  previsti  dalla  Comunicazione  della
Commissione europea del 19 marzo  2020  C(2020)  1863  final  «Quadro
temporaneo per le misure di aiuto di Stato a  sostegno  dell'economia
nell'attuale emergenza del COVID-19», e successive modifiche. 
  6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2 miliardi di
euro, si provvede ai sensi dell'articolo 265.