Art. 121 
 
Opzione per la cessione o per lo sconto  in  luogo  delle  detrazioni
                               fiscali 
 
  1. I soggetti che sostengono, negli anni 2020 e 2021, spese per gli
interventi elencati al comma 2 possono optare, in luogo dell'utilizzo
diretto della detrazione spettante, alternativamente: 
  a) per un contributo,  sotto  forma  di  sconto  sul  corrispettivo
dovuto, fino a un  importo  massimo  pari  al  corrispettivo  stesso,
anticipato dai fornitori che hanno effettuato  gli  interventi  e  da
questi ultimi recuperato sotto forma di credito d'imposta, di importo
pari alla detrazione spettante, con facolta' di  successiva  cessione
del credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli
altri intermediari finanziari; 
  b) per la cessione di un credito d'imposta di pari  ammontare,  con
facolta' di successiva  cessione  ad  altri  soggetti,  compresi  gli
istituti di credito e gli altri intermediari finanziari. 
  1-bis. L'opzione di cui  al  comma  1  puo'  essere  esercitata  in
relazione a ciascuno stato di avanzamento dei  lavori.  Ai  fini  del
presente comma, per gli interventi di cui all'articolo 119 gli  stati
di avanzamento dei lavori non possono essere piu' di due per  ciascun
intervento complessivo e ciascuno stato di avanzamento deve riferirsi
ad almeno il 30 per cento del medesimo intervento. 
  2. In deroga all'articolo  14,  commi  2-ter,  2-sexies  e  3.1,  e
all'articolo 16, commi 1-quinquies, terzo, quarto e quinto periodo, e
1-septies, secondo e terzo periodo, del decreto legge 4 giugno  2013,
n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto  2013,  n.
90, le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano  per
le spese relative agli interventi di: 
    a) recupero del patrimonio edilizio di cui  all'articolo  16-bis,
comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui  redditi,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,
n. 917; 
    b) efficienza energetica di cui all'articolo 14 del decreto-legge
4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  3
agosto 2013, n. 90 e di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 119; 
    c) adozione di misure antisismiche di cui all'articolo 16,  commi
da 1-bis  a  1-septies  del  decreto-legge  4  giugno  2013,  n.  63,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e di
cui al comma 4 dell'articolo 119; 
    d) recupero o restauro della facciata  degli  edifici  esistenti,
ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna,  di  cui
all'articolo 1, commi 219 e 220, della legge  27  dicembre  2019,  n.
160; 
    e) installazione di impianti  fotovoltaici  di  cui  all'articolo
16-bis, comma 1, lettera h) del testo unico delle imposte sui redditi
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,
n.  917,  ivi  compresi  gli  interventi  di  cui  ai  commi  5  e  6
dell'articolo 119 del presente decreto; 
    f)  installazione  di  colonnine  per  la  ricarica  dei  veicoli
elettrici di cui all'articolo 16-ter del decreto-legge 4 giugno 2013,
n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto  2013,  n.
90, e di cui al comma 8 dell'articolo 119; 
  3. I crediti d'imposta di cui al presente articolo sono  utilizzati
in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo  9
luglio 1997, n. 241, sulla base delle rate residue di detrazione  non
fruite. Il credito d'imposta e' usufruito con la stessa  ripartizione
in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione.
La quota di credito  d'imposta  non  utilizzata  nell'anno  non  puo'
essere usufruita negli anni successivi, e non puo' essere richiesta a
rimborso. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 31, comma  1,
del  decreto-legge  31  maggio   2010,   n.   78,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.  122,  all'articolo  34
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e  all'articolo  1,  comma  53,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244. 
  4. Ai fini del controllo, si applicano, nei confronti dei  soggetti
di cui al comma 1, le attribuzioni e i poteri previsti dagli articoli
31  e  seguenti  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29
settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni. I fornitori  e  i
soggetti cessionari rispondono  solo  per  l'eventuale  utilizzo  del
credito d'imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al
credito  d'imposta  ricevuto.  L'Agenzia  delle  entrate  nell'ambito
dell'ordinaria attivita' di controllo  procede,  in  base  a  criteri
selettivi e tenendo  anche  conto  della  capacita'  operativa  degli
uffici, alla verifica documentale della sussistenza  dei  presupposti
che danno diritto alla detrazione d'imposta di cui  al  comma  1  del
presente articolo nei termini di cui all'articolo 43 del decreto  del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e  all'articolo
27, commi da 16 a 20, del decreto-legge 29  novembre  2008,  n.  185,
convertito, con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. 
  5. Qualora sia accertata la mancata  sussistenza,  anche  parziale,
dei requisiti che danno diritto alla detrazione d'imposta,  l'Agenzia
delle entrate provvede al recupero dell'importo  corrispondente  alla
detrazione non spettante nei confronti dei soggetti di cui  al  comma
1. L'importo  di  cui  al  periodo  precedente  e'  maggiorato  degli
interessi di cui all'articolo 20 del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 29 settembre  1973,  n.  602,  e  delle  sanzioni  di  cui
all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. 
  6. Il recupero dell'importo di cui al comma  5  e'  effettuato  nei
confronti  del  soggetto  beneficiario  di  cui  al  comma  1,  ferma
restando,  in  presenza   di   concorso   nella   violazione,   oltre
all'applicazione dell'articolo 9, comma 1 del decreto legislativo  18
dicembre 1997,  n.  472,  anche  la  responsabilita'  in  solido  del
fornitore che  ha  applicato  lo  sconto  e  dei  cessionari  per  il
pagamento dell'importo di cui al comma 5 e dei relativi interessi. 
  7. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle  entrate,  da
adottare entro trenta giorni dalla data di entrata  in  vigore  della
legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalita'
attuative delle disposizioni di cui al  presente  articolo,  comprese
quelle relative all'esercizio delle opzioni, da  effettuarsi  in  via
telematica, anche avvalendosi  dei  soggetti  previsti  dal  comma  3
dell'articolo 3 del regolamento di  cui  al  decreto  del  Presidente
della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.