Art. 128 
 
Salvaguardia del credito di cui all'articolo  13,  comma  1-bis,  del
  Tuir, ovvero del trattamento  integrativo  di  cui  all'articolo  1
  della legge 2 aprile 2020, n. 21 
  1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure
di prevenzione e contenimento connesse  all'emergenza  epidemiologica
da COVID-19, per l'anno 2020 il credito di cui all'articolo 13, comma
1-bis, del testo unico  delle  imposte  sui  redditi,  approvato  con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e il
trattamento integrativo di cui all'articolo 1  del  decreto  legge  5
febbraio 2020, n. 3, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  2
aprile 2020, n. 21, spettano anche se l'imposta lorda  calcolata  sui
redditi di cui all'articolo 49, con esclusione di quelli indicati nel
comma 2, lettera a), del citato testo unico, sia di importo inferiore
alla detrazione spettante ai sensi dell'articolo  13,  comma  1,  del
medesimo testo unico, per effetto delle misure a sostegno del  lavoro
contenute negli articoli 19, 20, 21, 22, 23 e 25 del decreto-legge 17
marzo 2020, n. 18, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  24
aprile 2020, n. 27. 
  2. Il credito di cui all'articolo 13, comma 1-bis, del citato testo
unico, non attribuito nei mesi in cui  il  lavoratore  fruisce  delle
misure a sostegno del lavoro di cui agli articoli  da  19  a  22  del
decreto-legge n. 18 del 2020 e' riconosciuto dal sostituto  d'imposta
a decorrere dalla prima retribuzione utile e comunque entro i termini
di effettuazione delle operazioni di conguaglio.