Art. 129 
 
Disposizioni  in  materia  di  rate  di  acconto  per  il   pagamento
        dell'accisa sul gas naturale e sull'energia elettrica 
 
  1. Le rate di acconto mensili di cui agli articoli 26, comma 13,  e
56, commi 1 e 2,  del  testo  unico  delle  disposizioni  legislative
concernenti le imposte sulla produzione  e  sui  consumi  e  relative
sanzioni penali e amministrative di cui  al  decreto  legislativo  26
ottobre 1995, n. 504, relative al periodo dal mese di maggio 2020  al
mese di settembre dello stesso anno, sono versate nella misura del 90
per cento di quelle calcolate ai sensi dei predetti articoli. Le rate
di acconto mensili di cui ai predetti articoli del testo unico  delle
disposizioni legislative concernenti le imposte  sulla  produzione  e
sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, relative  ai
mesi di ottobre, novembre e dicembre dell'anno 2020, sono calcolate e
versate con le modalita' previste dai medesimi articoli.  L'eventuale
versamento a conguaglio e' effettuato in un'unica soluzione entro  il
31 marzo 2021 per il gas naturale ed  entro  il  16  marzo  2021  per
l'energia  elettrica;  in  alternativa,  il  medesimo  conguaglio  e'
effettuato in dieci rate mensili di pari importo senza  interessi  da
versare entro l'ultimo giorno di ciascun mese nel periodo da marzo  a
dicembre 2021. Le  somme  eventualmente  risultanti  a  credito  sono
detratte, nei modi ordinari, dai  versamenti  di  acconto  successivi
alla presentazione della dichiarazione annuale. 
  2. Il termine per  il  pagamento  della  rata  di  acconto  di  cui
all'articolo 56, commi 1 e 2 del testo unico delle  accise  approvato
con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relativa al  mese
di maggio 2020, da effettuarsi ai sensi del comma 1, e' differito dal
16 maggio al 20 maggio 2020. 
  3. Agli oneri derivanti dal presente  articolo  valutati  in  246,9
milioni di euro per l'anno 2020 e in 134,7 milioni di euro per l'anno
2022, si provvede ai sensi dell'articolo 265.