Art. 129 bis 
 
Disposizioni in materia di imposte dirette e di accise nel comune  di
                          Campione d'Italia 
 
  1. All'articolo 1 della  legge  27  dicembre  2019,  n.  160,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 573, le parole: «alla data del 20  ottobre  2019»  sono
soppresse  e  la  parola:  «cinque»  e'  sostituita  dalla  seguente:
«dieci»; 
  b) al comma 574, le parole: «alla data del 20  ottobre  2019»  sono
soppresse  e  la  parola:  «cinque»  e'  sostituita  dalla  seguente:
«dieci»; 
  c) al comma 575, la parola: «cinque» e' sostituita dalla  seguente:
«dieci»; 
  d) dopo il comma 576 e' inserito il seguente: 
  «576-bis. In deroga al comma 576, per il periodo d'imposta in corso
al 31 dicembre 2020 le agevolazioni di cui ai commi 573, 574 e 575 si
applicano nel limite dell'importo di 800.000 euro per  ogni  impresa.
Tale limite e' di 120.000 euro per ogni impresa  attiva  nel  settore
della pesca e dell'acquacoltura e di 100.000 euro  per  ogni  impresa
attiva nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli »; 
  e) il comma 577 e' sostituito dal seguente: 
  «577. In vista  del  rilancio  economico  del  comune  di  Campione
d'Italia, alle imprese che effettuano investimenti nel territorio del
medesimo comune facenti parte di un progetto di investimento iniziale
come definito all'articolo 2, punti 49), 50) e 51),  del  regolamento
(UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, e' attribuito
un credito d'imposta commisurato a una quota  dei  costi  individuati
come ammissibili ai sensi dell'articolo 14 del  predetto  regolamento
(UE) n. 651/2014. Il credito d'imposta e' commisurato alla quota  del
costo complessivo dei beni acquisiti nel limite massimo, per  ciascun
progetto di investimento, di 30 milioni di euro per le grandi imprese
nella misura del 25 per cento del costo ammissibile, di 20 milioni di
euro per le medie imprese nella misura del 35  per  cento  del  costo
ammissibile e di 6 milioni di  euro  per  le  piccole  imprese  nella
misura del 45 per cento del costo ammissibile »; 
  f) dopo il comma 577 sono inseriti i seguenti: 
  «577-bis. Per il periodo d'imposta in corso al  31  dicembre  2020,
alle imprese che effettuano gli investimenti di cui al comma  577  il
credito d'imposta e' riconosciuto, in deroga  alle  disposizioni  del
medesimo comma 577, in misura pari  ai  costi  sostenuti  nel  limite
dell'importo di 800.000 euro per ogni  impresa.  Tale  limite  e'  di
120.000 euro per ogni  impresa  attiva  nel  settore  della  pesca  e
dell'acquacoltura e di 100.000  euro  per  ogni  impresa  attiva  nel
settore della produzione primaria di prodotti agricoli. 
  577-ter. L'efficacia delle disposizioni dei commi 576-bis e 577-bis
e' subordinata all'adozione  della  decisione  di  compatibilita'  da
parte  della  Commissione  europea,  ai  sensi   dell'articolo   108,
paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea sulla
base della comunicazione C(2020) 1863 final della Commissione, del 19
marzo 2020, recante "Quadro temporaneo per  le  misure  di  aiuto  di
Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza  del  COVID-19"
». 
  2. Al comma 632 dell'articolo 1 della legge 27  dicembre  2013,  n.
147, le parole: «comma 1» sono sostituite delle seguenti: «commi 1  e
2»  e  le  parole:  «come  modificato  dal  comma  631  del  presente
articolo,» sono soppresse. 
  3.  Il  gasolio  usato  come  combustibile  per  riscaldamento  nel
territorio del comune di Campione d'Italia e'  sottoposto  ad  accisa
con l'applicazione della corrispondente aliquota di cui  all'allegato
I annesso al testo unico delle disposizioni  legislative  concernenti
le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni  penali
e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre  1995,  n.
504, nella misura ridotta di euro 201,5 per mille litri  di  gasolio;
per i medesimi consumi non trovano applicazione  le  disposizioni  in
materia di riduzione del costo del gasolio  di  cui  all'articolo  8,
comma  10,  lettera  c),  della  legge  23  dicembre  1998,  n.  448,
all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 1° ottobre 2001,  n.  356,
convertito, con modificazioni,dalla legge 30 novembre 2001, n. 418, e
all'articolo 2, comma 12,della legge 22 dicembre 2008, n. 203. 
  4. L'energia elettrica  consumata  nel  territorio  del  comune  di
Campione d'Italia e' sottoposta ad accisa  con  le  aliquote  di  cui
all'allegato I annesso al testo unico delle disposizioni  legislative
concernenti le imposte sulla produzione  e  sui  consumi  e  relative
sanzioni penali e amministrative, di cui al  decreto  legislativo  26
ottobre 1995, n. 504, nelle misure ridotte di seguito indicate: 
  a) euro 0,001 per ogni  kWh  di  energia  impiegata  per  qualsiasi
applicazione nelle abitazioni; 
  b) euro 0,0005 per ogni kWh di energia impiegata per qualsiasi  uso
in locali e in luoghi diversi dalle abitazioni. 
  5. L'efficacia delle disposizioni dei commi 3 e  4  e'  subordinata
all'autorizzazione del  Consiglio  prevista  dall'articolo  19  della
direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003; le  medesime
disposizioni trovano  applicazione  dalla  data  di  efficacia  della
predetta autorizzazione e restano in vigore  per  la  durata  di  sei
anni. 
  6. Agli oneri  derivanti  dall'attuazione  del  presente  articolo,
paria 55.000 euro per l'anno 2020, a 105.000 euro per l'anno 2021,  a
103.000 euro per l'anno 2022, a  105.000  euro  per  l'anno  2023,  a
105.000 euro per l'anno 2024, a 6.205.000 euro  per  l'anno  2025,  a
8.729.000 euro per l'anno 2026, a 8.069.000 euro per l'anno  2027,  a
8.072.000 euro per l'anno 2028, a 8.070.000 euro per l'anno 2029 e  a
1.970.000 euro per l'anno 2030 si  provvede  mediante  corrispondente
riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge  23
dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma  5,
del presente decreto.