Art. 130 
 
       Differimento di alcuni adempimenti in materia di accisa 
 
  1. Al decreto-legge  26  ottobre  2019,  n.  124,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157,  sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 5, comma 2, il secondo periodo e' sostituito  dal
seguente: «Le disposizioni di cui al comma 1, lettera c), numeri 1) e
2), hanno efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2021.»; 
    b) all'articolo 7, comma 4, il secondo periodo e' sostituito  dal
seguente:  «Le  disposizioni  di  cui  al  presente  articolo   hanno
efficacia a decorrere dal 1° ottobre 2020»; 
    c) all'articolo 10, comma 1, primo periodo, le parole: «entro  il
30 giugno» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre»; 
    d) all'articolo 11, comma 1, primo periodo, le parole: «entro  il
30 giugno» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 settembre»; 
    e) all'articolo 12, comma 1, le parole:  «entro  sessanta  giorni
dall'entrata in vigore del presente decreto»  sono  sostituite  dalle
parole: «entro il 31 dicembre 2020». 
  2. Al testo unico delle  disposizioni  legislative  concernenti  le
imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni  penali  e
amministrative, di cui al decreto legislativo  26  ottobre  1995,  n.
504, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 7-bis: 
      1) al comma 6, dopo le parole: «con particolare riguardo», sono
inserite le seguenti: «alla determinazione di limiti quantitativi  di
prodotto e  di  specifiche  modalita'  relative  al  trasporto  o  al
confezionamento del medesimo per i quali le stesse  disposizioni  non
trovano applicazione,»; 
      2) al comma 7, dopo le parole: «20  litri»,  sono  aggiunte  le
seguenti: «salvo che  al  riguardo  sia  stabilito  diversamente  dal
decreto di cui al comma 6»; 
    b) all'articolo 25, comma 4, il quinto periodo e' sostituito  dal
seguente «Gli esercenti depositi di  cui  al  comma  2,  lettera  a),
aventi capacita' superiore a 10 metri cubi e non superiore a 25 metri
cubi nonche' gli esercenti impianti di cui al comma  2,  lettera  c),
collegati a serbatoi la cui capacita' globale risulti superiore  a  5
metri cubi e non superiore a  10  metri  cubi,  a  decorrere  dal  1°
gennaio 2021,  sono  obbligati,  in  luogo  della  denuncia,  a  dare
comunicazione di attivita' all'Ufficio dell'Agenzia  delle  dogane  e
dei monopoli, competente per  territorio;  ai  medesimi  soggetti  e'
attribuito un codice identificativo. Gli stessi tengono  il  registro
di carico e scarico  con  modalita'  semplificate  da  stabilire  con
determinazione  del  direttore  dell'Agenzia  delle  dogane   e   dei
monopoli.» 
  3. Alle minori entrate derivanti dal presente articolo, valutate in
320,31 milioni  di  euro  per  l'anno  2020,  si  provvede  ai  sensi
dell'articolo 265.