Art. 132 
 
Disposizioni  in  materia  di  pagamenti  dell'accisa  sui   prodotti
                             energetici 
 
  1. In considerazione  dello  stato  di  emergenza  derivante  dalla
diffusione  del  COVID-19,  i  pagamenti  dell'accisa  sui   prodotti
energetici immessi in consumo nei mesi  di  aprile,  maggio,  giugno,
luglio e agosto dell'anno 2020, da effettuarsi ai sensi dell'articolo
3,  comma  4,  del  testo  unico   delle   disposizioni   legislative
concernenti le imposte sulla produzione  e  sui  consumi  e  relative
sanzioni penali e amministrative, di cui al  decreto  legislativo  26
ottobre  1995,  n.  504,  possono  essere   eseguiti   nella   misura
dell'ottanta per cento, a titolo di acconto, degli importi dovuti  ai
sensi del medesimo articolo 3, comma 4: 
    a) entro il 25 maggio 2020, per i prodotti energetici immessi  in
consumo nel mese di aprile 2020; 
    b) alle scadenze previste dal predetto articolo 3, comma  4,  del
citato testo unico, per i prodotti energetici immessi in consumo  nei
mesi di maggio, giugno, luglio e agosto dell'anno 2020. 
  2. Nel caso di cui al comma 1, il versamento del saldo delle  somme
dovute ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del predetto testo unico di
cui al decreto legislativo n. 504 del 1995, e'  effettuato  entro  il
termine del 16 novembre 2020, senza il pagamento di interessi.