Art. 136 
 
         Incentivi per gli investimenti nell'economia reale 
 
  1. All'articolo 13-bis del decreto-legge 26 ottobre 2019,  n.  124,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n.  157,
dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti commi: 
    «2-bis. Per i piani di risparmio a lungo termine che, per  almeno
i due terzi dell'anno solare di durata del piano, investano almeno il
70%  del  valore  complessivo,  direttamente  o  indirettamente,   in
strumenti finan-ziari, anche non negoziati in mercati regolamentati o
in sistemi multilaterali di  negoziazione,  emessi  o  stipulati  con
imprese residenti nel territorio dello Stato ai  sensi  dell'articolo
73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al  decreto  del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,  n.  917,  o  in  Stati
membri dell'Unione europea o  in  Stati  aderenti  all'Accordo  sullo
Spazio economico europeo con stabile  organizzazione  nel  territorio
dello Stato, diverse da quelle inserite negli indici FTSE MIB e  FTSE
Mid Cap della Borsa italiana o in indici equivalenti di altri mercati
regolamentati, in prestiti erogati alle predette imprese  nonche'  in
crediti delle medesime imprese, il vincolo  di  cui  all'articolo  1,
comma 103, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e' elevato al 20%. 
    2-ter. Nel caso di investimenti qualificati di  cui  all'articolo
1, comma 104, della legge 11 dicembre 2016,  n.  232,  i  vincoli  di
investimento di cui ai commi 2 e 2-bis: 
      a) devono  essere  raggiunti  entro  la  data  specificata  nel
regolamento   o   nei   documenti   costitutivi   dell'organismo   di
investimento collettivo del risparmio; 
      b)  cessano  di  essere   applicati   quando   l'organismo   di
investimento inizia a vendere le attivita', in modo da rimborsare  le
quote o le azioni degli investitori; 
      c)  sono  temporaneamente   sospesi   quando   l'organismo   di
investimento raccoglie capitale aggiuntivo o riduce il  suo  capitale
esistente, purche' tale sospensione non sia superiore a 12 mesi.». 
  2. All'articolo 1 della  legge  11  dicembre  2016,  n.  232,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 101, ultimo periodo, e' sostituito dai seguenti: «Per
i piani di risparmio a lungo  termine  di  cui  all'articolo  13-bis,
comma 2-bis, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n.  124,  convertito,
con  modificazioni,  dalla  legge  19  dicembre  2019,  n.  157,  gli
investitori possono destinare somme  o  valori  per  un  importo  non
superiore a 150.000 euro all'anno e a 1.500.000 euro complessivi.  Ai
soggetti di cui ai commi 88 e 92 non si applicano i limiti di cui  al
presente comma.»; 
    b) il comma  112  e'  sostituito  dal  seguente:  «112.  Ciascuna
persona fisica di cui al comma 100 puo' essere titolare  di  un  solo
piano di risparmio a lungo termine costituito ai sensi del comma 101,
e di un solo piano di risparmio costituito ai sensi del  comma  2-bis
dell'articolo 13-bis del  decreto-legge  26  ottobre  2019,  n.  124,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n.  157;
ciascun piano di risparmio a lungo termine non puo' avere piu' di  un
titolare. L'intermediario o  l'impresa  di  assicurazioni  presso  il
quale sono costituiti i piani, all'atto dell'incarico acquisisce  dal
titolare un'autocertificazione con la quale lo stesso dichiara di non
essere titolare di un  altro  piano  di  risparmio  a  lungo  termine
costituito ai sensi del comma 101, o di un altro piano costituito  ai
sensi del predetto articolo 13-bis, comma 2-bis, del decreto-legge 26
ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla  legge  19
dicembre 2019, n. 157.». 
  3. L'articolo 36-bis del decreto  legge  30  aprile  2019,  n.  34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58,  e'
abrogato. 
  4. Alle minori entrate derivanti dal presente articolo, valutate in
10,7 milioni di euro per l'anno 2020, 55,2 milioni di euro per l'anno
2021, 93,3 milioni di euro per l'anno 2022, 137,8 milioni di euro per
l'anno 2023, 188,8 milioni di euro per l'anno 2024, 240,2 milioni  di
euro per l'anno 2025, 291,7 milioni di euro per  l'anno  2026,  343,2
milioni di euro per l'anno 2027, 394,7 milioni  di  euro  per  l'anno
2028, 446,2 milioni di euro per l'anno 2029, 450,5  milioni  di  euro
annui a decorrere dall'anno 2030, si provvede ai sensi  dell'articolo
265.