Art. 136 bis 
 
          Rivalutazione dei beni delle cooperative agricole 
 
  1. Le cooperative agricole e i loro consorzi  di  cui  all'articolo
1,comma 2, del  decreto  legislativo  18  maggio  2001,  n.  228,  in
possesso delle clausole mutualistiche di cui  all'articolo  2514  del
codice civile,possono  rivalutare  i  beni  indicati  dal  comma  696
dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, alle condizioni
stabilite  dal  comma  697  del  medesimo  articolo  1,   fino   alla
concorrenza delle  perdite  dei  periodi  precedenti  computabili  in
diminuzione del reddito ai sensi dell'articolo 84 del testo unico  di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre  1986,  n.
917, senza assolvere alle imposte sostitutive di cui ai commi  698  e
699 del citato articolo 1 della legge n. 160 del 2019, nel limite del
70 per cento del loro ammontare. Le perdite utilizzate ai  sensi  del
presente comma non  possono  essere  utilizzate  in  diminuzione  del
reddito ai sensi del citato articolo 84 del testo  unico  di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986. 
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari
a 2,3 milioni di euro per ciascuno degli anni  2020  e  2021,  a  2,7
milioni di euro per l'anno 2022 e a 1,2 milioni di  euro  per  l'anno
2023,si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo  di  cui
all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come
rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto. 
  3.  L'efficacia  delle  misure  di  cui  al  presente  articolo  e'
subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo  3,  del  Trattato
sul  funzionamento  dell'Unione  europea,  all'autorizzazione   della
Commissione europea.