Art. 139 
 
Rafforzamento  delle   attivita'   di   promozione   dell'adempimento
  spontaneo da parte dei  contribuenti  e  orientamento  dei  servizi
  offerti dalle agenzie fiscali a  seguito  dell'emergenza  sanitaria
  derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19 
  1. Per favorire il  rafforzamento  delle  attivita'  di  promozione
dell'adempimento  spontaneo  degli  obblighi  fiscali  da  parte  dei
contribuenti anche alla luce del necessario  riassetto  organizzativo
dell'amministrazione   finanziaria   a   seguito   della   situazione
straordinaria  di  emergenza  sanitaria  derivante  dalla  diffusione
dell'epidemia di COVID-19, le convenzioni fra Ministro  dell'economia
e delle finanze e agenzie fiscali di cui all'articolo  59,  comma  2,
del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300  stabiliscono  per  le
agenzie  fiscali,  a  decorrere  dal  triennio  2020-2022,  specifici
obiettivi volti ad ottimizzare i servizi di assistenza  e  consulenza
offerti ai  contribuenti,  favorendone  ove  possibile  la  fruizione
online, e a migliorare i tempi di erogazione dei rimborsi fiscali  ai
cittadini ed alle imprese. A tal  fine,  a  decorrere  dall'attivita'
2020, ai fini dell'integrazione spettante alle agenzie fiscali di cui
all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 24  settembre  2015,
n. 157, e  in  deroga  a  quanto  ivi  previsto  sulle  modalita'  di
riscontro del gettito  incassato,  per  le  attivita'  di  promozione
dell'adempimento spontaneo degli  obblighi  fiscali  e  di  controllo
fiscale si tiene conto del recupero di gettito per il bilancio  dello
Stato  connesso  al  raggiungimento  degli  obiettivi  fissati  nelle
convenzioni di cui all'articolo 59,comma 2, del  decreto  legislativo
30 luglio 1999, n. 300. Analogamente,  a  decorrere  dalle  attivita'
2020, per  la  determinazione  delle  quote  di  risorse  correlabili
all'attivita' di controllo fiscale di cui all'articolo 12,  comma  1,
del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito con  modificazioni
dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, si tiene conto  del  recupero  di
gettito per il bilancio dello Stato, anche derivante dalle  attivita'
di promozione  dell'adempimento  spontaneo  degli  obblighi  fiscali,
connesso al raggiungimento degli obiettivi fissati nelle  convenzioni
di cui all'articolo 59,comma 2, del  decreto  legislativo  30  luglio
1999, n. 300. 
  2. Dall'attuazione  delle  disposizioni  di  cui  al  comma  1  non
derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.