Art. 142 
 
Rinvio della  decorrenza  del  servizio  di  elaborazione,  da  parte
dell'Agenzia delle entrate, delle bozze  precompilate  dei  documenti
                                 IVA 
 
  1. All'articolo 4 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127: 
    a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
      «1. A partire dalle operazioni IVA effettuate  dal  1°  gennaio
2021, in via sperimentale, nell'ambito di un programma di  assistenza
on line basato sui dati delle operazioni  acquisiti  con  le  fatture
elettroniche e con le comunicazioni delle operazioni transfrontaliere
nonche'  sui  dati  dei  corrispettivi   acquisiti   telematicamente,
l'Agenzia delle entrate mette a  disposizione  di  tutti  i  soggetti
passivi dell'IVA residenti e stabiliti in Italia,  in  apposita  area
riservata  del  sito  internet  dell'Agenzia  stessa,  le  bozze  dei
seguenti documenti: 
        a) registri di cui agli articoli 23  e  25  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; 
        b) liquidazione periodica dell'IVA; 
        c) dichiarazione annuale dell'IVA.»; 
      b) il comma 1-bis e' abrogato.