Art. 146 
 
            Indennita' requisizione strutture alberghiere 
 
  1. All'articolo 6, comma 8, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,  il
terzo periodo e' sostituito dai seguenti: 
    «L'indennita' di requisizione e' liquidata in forma  di  acconto,
nello stesso decreto del Prefetto, applicando il  coefficiente  dello
0,42%, per ogni mese o frazione di mese  di  effettiva  durata  della
requisizione, al valore ottenuto moltiplicando la rendita  catastale,
rivalutata del cinque per cento, per il moltiplicatore utilizzato  ai
fini dell'imposta di registro, di cui al comma 5 dell'articolo 52 del
decreto del Presidente della  Repubblica  26  aprile  1986,  n.  131,
relativo  alla  corrispondente  categoria   catastale   dell'immobile
requisito.  L'indennita'  di  requisizione  e'  determinata  in   via
definitiva entro quaranta giorni con successivo decreto del Prefetto,
che ai fini della stima si avvale dell'Agenzia delle  entrate,  sulla
base del valore corrente di mercato al 31 dicembre 2019 dell'immobile
requisito o di quello di immobili  di  caratteristiche  analoghe,  in
misura corrispondente, per ogni mese o frazione di mese di  effettiva
durata della requisizione,  allo  0,42%  di  detto  valore.  In  tale
decreto e' liquidata la  differenza  tra  gli  importi  definitivi  e
quelli in acconto dell'indennita' di requisizione.».