Art. 155 
 
Integrazione   del   contributo   a   favore   di    Agenzia    delle
            entrate-Riscossione per il triennio 2020-2022 
 
  1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n.145, i commi 326,
327 e 328 sono sostituiti dai seguenti: 
    «326. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 17 del decreto
legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e tenuto conto  dell'esigenza  di
garantire,  nel  triennio  2020-2022,  l'equilibrio  gestionale   del
servizio  nazionale  di  riscossione,  l'Agenzia  delle  entrate,  in
qualita'  di  titolare,  ai  sensi  dell'articolo  1,  comma  2,  del
decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  1°  dicembre  2016,  n.  225,  della   funzione   della
riscossione,  svolta  dall'ente  pubblico  economico  Agenzia   delle
entrate-Riscossione, eroga allo stesso ente, a titolo di contributo e
in base all'andamento dei proventi risultanti dal  relativo  bilancio
annuale, una quota non superiore a 300 milioni  di  euro  per  l'anno
2020, a valere  sui  fondi  accantonati  in  bilancio  a  favore  del
predetto  ente,  incrementati  degli  eventuali  avanzi  di  gestione
dell'esercizio 2019, in deroga all'articolo 1, comma 358, della legge
24 dicembre 2007, n. 244, e sulle risorse assegnate  per  l'esercizio
2020  alla  medesima  Agenzia  delle  entrate.  Tale  erogazione   e'
effettuata entro il  secondo  mese  successivo  all'approvazione  del
bilancio annuale dell'Agenzia delle entrate-Riscossione. 
    327. Qualora la quota da erogare per l'anno 2020 all'ente Agenzia
delle entrate-Riscossione a titolo di  contributo  risulti  inferiore
all'importo di 300 milioni di euro, si determina,  per  un  ammontare
pari alla differenza, la quota erogabile allo stesso ente per  l'anno
2021, in conformita' al comma 326. 
    328. La parte eventualmente non fruita del contributo per  l'anno
2021, determinato ai  sensi  del  comma  327,  costituisce  la  quota
erogabile all'ente Agenzia delle entrate-Riscossione per l'anno 2022,
in conformita' al comma 326.».