Art. 157 
 
Proroga dei termini al fine di favorire  la  graduale  ripresa  delle
                   attivita' economiche e sociali 
 
  1. In deroga a quanto previsto all'articolo 3 della legge 27 luglio
2000,  n.  212,  gli  atti  di  accertamento,  di  contestazione,  di
irrogazione delle sanzioni, di recupero dei crediti  di  imposta,  di
liquidazione e di rettifica e liquidazione, per i quali i termini  di
decadenza, calcolati senza tener conto del periodo di sospensione  di
cui all'articolo 67, comma 1,del decreto-legge 17 marzo  2020,  n.18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24  aprile  2020,  n.  27,
scadono tra l'8 marzo 2020 ed il 31 dicembre 2020, sono emessi  entro
il 31 dicembre 2020 e sono notificati nel periodo compreso tra il  1°
gennaio e il 31 dicembre  2021,  salvo  casi  di  indifferibilita'  e
urgenza, o al fine del perfezionamento degli adempimenti fiscali  che
richiedono il contestuale versamento di tributi. 
  2. Dal termine iniziale del periodo di sospensione di cui al  comma
1,  non  si  procede  altresi'  agli   invii   dei   seguenti   atti,
comunicazioni  e  inviti,  elaborati   o   emessi,   anche   se   non
sottoscritti, entro il 31 dicembre 2020: 
    a) comunicazioni di cui agli articoli 36-bis e 36-ter del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600; 
    b) comunicazioni di  cui  all'articolo  54-bis  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633; 
    c)  inviti  all'adempimento  di  cui  all'articolo   21-bis   del
decreto-legge 31 maggio 2010, n.78,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010 n.122; 
    d) atti di accertamento  dell'addizionale  erariale  della  tassa
automobilistica, di cui all'articolo 23, comma 21, del  decreto-legge
6 luglio 2011 n.98, convertito,  con  modificazioni  dalla  legge  15
luglio 2011, n.111; 
    e) atti di accertamento delle tasse automobilistiche  di  cui  al
Testo Unico 5 febbraio 1953 n. 39 ed all'articolo 5 del decreto-legge
30 dicembre 1982 n. 953, convertito, con modificazioni dalla legge 28
febbraio 1983, n.  53,  limitatamente  alle  Regioni  Friuli  Venezia
Giulia e Sardegna ai sensi dell'articolo 17, comma 10, della legge 27
dicembre 1997 n. 449; 
    f) atti di accertamento per omesso  o  tardivo  versamento  della
tassa  sulle  concessioni  governative  per  l'utilizzo  di  telefoni
cellulari di cui alla Tariffa articolo 21 del decreto del  Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641. 
  2-bis. Gli atti, le comunicazioni e gli inviti di cui  al  comma  2
sono notificati, inviati o messi a disposizione nel periodo  compreso
tra  il  1°  gennaio  e  il  31  dicembre   2021,   salvo   casi   di
indifferibilita' e urgenza,  o  al  fine  del  perfezionamento  degli
adempimenti fiscali  che  richiedono  il  contestuale  versamento  di
tributi. Restano ferme  le  disposizioni  previste  dall'articolo  1,
comma 640 della legge 23 dicembre 2014, n.190. 
  3. I termini di decadenza per la notificazione  delle  cartelle  di
pagamento previsti dall'articolo 25, comma 1, lettere a)  e  b),  del
decreto del Presidente della Repubblica  29  settembre  1973,  n.602,
sono prorogati di un anno relativamente: 
    a) alle dichiarazioni presentate nell'anno 2018, per le somme che
risultano dovute a seguito dell'attivita'  di  liquidazione  prevista
dagli articoli 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica  29
settembre 1973, n. 600, e 54-bis del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; 
    b)  alle  dichiarazioni  dei   sostituti   d'imposta   presentate
nell'anno 2017, per le somme che  risultano  dovute  ai  sensi  degli
articoli 19 e 20 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22
dicembre 1986, n. 917; 
    c) alle dichiarazioni presentate negli anni 2017 e 2018,  per  le
somme che risultano dovute  a  seguito  dell'attivita'  di  controllo
formale prevista dall'articolo  36-ter  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n.600. 
  4. Con riferimento agli atti indicati ai commi 1 e 2 notificati nel
2021 non sono  dovuti,  se  previsti,  gli  interessi  per  ritardato
pagamento  di  cui  all'articolo   6   del   decreto   del   Ministro
dell'economia e delle finanze del 21 maggio  2009,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale 15 giugno  2009,  n.  136,  e  gli  interessi  per
ritardata iscrizione a ruolo di cui all'articolo 20 del  decreto  del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per il periodo
compreso tra il 1° gennaio 2021  e  la  data  di  notifica  dell'atto
stesso. Con riferimento alle comunicazioni di cui al comma 2 non sono
dovuti gli interessi per ritardato pagamento di  cui  all'articolo  6
del citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del  21
maggio 2009 dal mese di elaborazione, e gli interessi  per  ritardata
iscrizione a ruolo di cui all'articolo 20 del decreto del  Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per il  periodo  compreso
tra il 1° gennaio 2021 e la data di consegna della comunicazione. 
  5. Al  fine  del  differimento  dei  termini  di  cui  al  presente
articolo,  l'elaborazione  o   l'emissione   degli   atti   o   delle
comunicazioni e' provata anche dalla data di elaborazione  risultante
dai  sistemi  informativi  dell'Agenzia  delle  entrate,  compresi  i
sistemi di gestione documentale dell'Agenzia medesima. 
  6. Con uno o piu' provvedimenti del  direttore  dell'Agenzia  delle
entrate sono individuate le modalita' di  applicazione  del  presente
articolo. 
  7. Alle minori entrate derivanti dal presente articolo, valutate in
205  milioni  di  euro  per  l'anno  2020,  si  provvede   ai   sensi
dell'articolo 265. 
  7-bis. Le disposizioni  contenute  nel  presente  articolo  non  si
applicano alle entrate degli enti territoriali. 
  7-ter. All'articolo 104, comma 1, del decreto-legge 17 marzo  2020,
n.18, convertito, con modificazioni, dalla legge  24  aprile  2020,n.
27, le parole: «31 agosto 2020» sono sostituite dalle  seguenti:  «31
dicembre 2020».