Art. 163 bis 
 
Modifiche all'articolo 31 del decreto-legge 8  aprile  2020,  n.  23,
  convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40 
  1. Al comma 1 dell'articolo 31 del  decreto-legge  8  aprile  2020,
n.23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5  giugno  2020,  n.
40, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) le parole: «Per l'anno 2020»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
«Per gli anni 2020, 2021 e 2022»; 
  b) dopo le  parole:  «dogane  interne»  e'  inserita  la  seguente:
«anche»; 
  c) l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: «Alla compensazione
degli effetti finanziari in termini  di  fabbisogno  e  indebitamento
netto, pari a 4,12 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021
e 2022, si provvede, per l'anno 2020, mediante utilizzo delle risorse
rivenienti dall'abrogazione della disposizione di cui al comma 2  del
presente articolo e, per ciascuno degli anni 2021  e  2022,  mediante
corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti
finanziari  non   previsti   a   legislazione   vigente   conseguenti
all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6,
comma 2, del decreto-legge 7 ottobre  2008,  n.154,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n.189».